occultamento-scritture-contabili-confiscaEcco cosa ha stabilito la Corte di Cassazione in materia di occultamento delle scritture contabili, con la sentenza n. 166, depositata il 7 gennaio 2020.


Occultamento Scritture Contabili, ecco quando la confisca è ammessa. Nel caso in esame dalla Cassazione si richiedeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, del profitto connesso al reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000).

Il procedimento era stato indirizzato dal Pubblico Ministero nei confronti di un contribuente che, durante una verifica della Guardia di Finanza, aveva occultato diverse fatture emesse dalla propria ditta individuale.

Occultamento Scritture Contabili e confisca

Occorre partire dal presupposto che la fattispecie di reato del citato art. 10 d.lgs. 74/2000, punisce chi, al fine di evadere le imposte:

«occulta o distrugge  in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Il senso della normativa sta nel tutelare l’attività di verifica fiscale che gli organi  accertatori effettuano ai fini del controllo sull’osservanza degli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte dovute al Fisco.

Con l’obiettivo di sanzionare quelle condotte, finalizzate all’evasione, che impediscano od ostacolino l’accertamento di un’obbligazione tributaria. Ed il conseguente avvio della procedura di esazione del debito erariale e dei relativi accessori per interessi e sanzioni.

Ovviamente quando non si riesce a ricostruire, neppure in parte, il reddito ed il volume degli affari, non è possibile individuare un’eventuale imposta dovuta. Cosicché non potrà in tal caso essere determinato un illecito profitto suscettibile di confisca – diretta o per equivalente – conseguente alla condotta criminosa.

Nel caso in esame, invece, dove l’importo esatto è risultante dalle fatture emesse dal contribuente negli anni 2014-2017, da lui non consegnate agli accertatori, si può ovviamente ricorrere alla confisca.

L’illecito profitto, infatti, consiste nell’indebito vantaggio economico altrimenti ignoto. E ovviamente la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta così consentendo al contribuente di evitarne l’accertamento e l’esazione.

Infine, si fa riferimento al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha appunto esteso la confisca del profitto anche alle condotte di occultamento o distruzione di documenti contabili.

A questo link il testo completo della Sentenza.