In Gazzetta le disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Ue. Tra gli obiettivi, minore tassazione e riduzione degli adempimenti. La legge europea è uno degli strumenti previsti dalla legge 234/2012 e ha la finalità di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello europeo. In linea di massima, nella legge europea sono inserite le norme volte a prevenire l’apertura – o consentire la chiusura – di procedure di infrazione. La disposizione consente altresì di archiviare i casi di Eu-Pilot, che costituiscono un sistema di comunicazione tra Commissione europea e Stati membri (basato su un sito internet) per condividere in maniera informale le informazioni per risolvere per le vie brevi eventuali infrazioni, senza ricorrere alla procedura formale di contestazione prevista dai Trattati.
La legge europea per il biennio 2015-2016 (pubblicata con il n. 122 sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016), si compone di 37 articoli, suddivisi in 9 capi, le cui norme sono finalizzate a definire:
- 4 procedure di infrazione
- 10 casi di Eu-Pilot
- 1 procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato
- 1 procedura di aiuti di Stato.
Numerosi gli interventi anche in materia fiscale, i principali dei quali riguardano la tassazione delle vincite da gioco, il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
Tassazione delle vincite da gioco
L’articolo 6 della legge ha apportato modifiche all’articolo 69 del Tuir, recante il trattamento fiscale di premi, vincite e indennità. Se da un lato continuano a essere considerati reddito, per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta e senza alcuna deduzione, i premi e le vincite, il nuovo comma 1-bis prevede uno specifico regime di esenzione. Riguarda le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stati membri dell’Unione o nello Spazio economico europeo: tali proventi non concorrono alla formazione del reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta. In linea con tale disposizione è stato abrogato anche il comma 7 dell’articolo 30 del Dpr 600/1973, che prevedeva l’applicazione di una ritenuta sulle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate, inclusa nell’imposta sugli spettacoli.
La norma adegua l’ordinamento italiano alla sentenza della Corte di giustizia europea del 22 ottobre 2014 sulla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco. Con tale decisione, la Corte ha ritenuto la normativa italiana incompatibile con il principio di libera circolazione dei capitali, atteso che non si può assoggettare all’imposta sul reddito le vincite da gioco d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri ed esonerare invece le vincite provenienti da case da gioco situate in Italia. In virtù di tale decisione, la Commissione aveva segnalato alle autorità italiane la possibile violazione del principio di libera circolazione dei servizi ed era stata aperta la procedura Eu-Pilot 5571/13/Tax.
Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
Il comma 1 dell’articolo 26 introduce i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 89 del Tuir, concernente il trattamento fiscale dei dividendi e degli interessi per i soggetti Ires. In linea di principio, gli utili percepiti da soggetti Ires sono esclusi dalla formazione del reddito della società nella misura del 95% degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti, e ciò quand’anche gli utili percepiti non siano stati assoggettati a imposta dalla società distributrice. Con l’introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter, l’esclusione dal reddito si applica anche:
- limitatamente al 95% della quota non deducibile, alle remunerazioni dovute su titoli e strumenti finanziari (articolo 44 del Tuir) individuate dall’articolo 109, comma 9, lettere a) e b) del Tuir
- alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell’articolo 44 del Tuir, provenienti da soggetti aventi specifici requisiti di legge.
L’applicazione del nuovo regime di esenzione si applica alle remunerazioni provenienti da società in cui sia detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno e che:
- risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea
- sia soggetta, nello Stato di residenza, a una delle imposte previste dalla normativa europea o a qualsiasi altra imposta sostitutiva delle stesse, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati.
Il comma 2 dell’articolo 26 della legge europea 2015-2016 modifica in più parti l’articolo 27-bis del Dpr 600/1973, che disciplina il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.
In primo luogo, è sostituito il vigente comma 1-bis, per cui l’esclusione dalla ritenuta sui dividendi viene estesa anche alle remunerazioni individuate dall’introdotto comma 3-bis dell’articolo 89 del Tuir, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, purché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1 dell’articolo 27-bis. Inoltre, è sostituito il comma 5 dell’articolo 27-bis, che ora dispone l’applicazione delle nuove norme in tema di abuso del diritto, di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
In estrema sintesi, l’abuso del diritto e l’elusione fiscale previsti dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente si configurano in presenza di:
- una o più operazioni prive di sostanza economica
- rispetto solo formale delle norme fiscali
- realizzazione di un vantaggio fiscale indebito che costituisce l’effetto essenziale dell’operazione.
Per espressa previsione normativa le norme in commento si applicano alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1º gennaio 2016. La nuova disposizione intende porre fine alla procedura di infrazione 2016/0106 avviata dalla Commissione per il mancato recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2014/86/Ur in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi.
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Per effetto dell’articolo 28 della legge europea, è abrogato il Dlgs 84/2005, con il quale era stata data attuazione alla direttiva comunitaria 2003/48/Ce (ora abrogata dalla direttiva 2015/2060) in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Sebbene l’abrogazione abbia decorrenza dal 1° gennaio 2016, fino al 30 aprile 2016 continueranno ad applicarsi le seguenti disposizioni contenute nel Dlgs 84/2005:
- le banche, le società di intermediazione mobiliare, Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive
- le predette comunicazioni sono effettuate, all’atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato se diverse da:
- una persona giuridica
- un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa
- un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari.
Il comma 3 dell’articolo 28 in commento stabilisce che comunque continueranno ad applicarsi, con riferimento alle informazioni relative al periodo d’imposta 2015, le disposizioni che obbligano i soggetti pagatori a comunicare all’Amministrazione finanziaria i seguenti elementi informativi:
- l’identità e la residenza del beneficiario effettivo
- la denominazione e l’indirizzo del soggetto che effettua la comunicazione
- il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l’identificazione del credito che produce gli interessi
- gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi.Dette comunicazioni, previste dall’articolo 6 del Dlgs 84/2005, relative al pagamento di interessi effettuati nel corso del 2015, dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2016.
Nonostante l’abrogazione del Dlgs 84/2005 continuano ad applicarsi:
- gli obblighi di rilascio dei certificati (da parte dell’Agenzia delle Entrate) al beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato, che può chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi prelevati da Lussemburgo e Austria. L’obbligo rimarrà fino a tutto il 2016
- le norme sul credito d’imposta spettante per l’applicazione della ritenuta prelevata da Austria e Lussemburgo, che continueranno ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.
Altre disposizioni di carattere fiscale
La Legge europea 2015-2016 è intervenuta anche su altre materie di natura fiscale, che di seguito si richiamano.
Articolo 19: la norma dispone che gli studenti europei sono esentati da tasse e imposte per l’utilizzo in Italia di veicoli immatricolati nello Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo in cui risiedono abitualmente, a condizione che con lo Stato medesimo sussista un adeguato scambio di informazioni.
Articolo 21: è innalzata dal 4 al 5% l’aliquota Iva applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all’alimentazione. È ridotta dal 10 al 5% l’aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, e dal 22 al 5% l’aliquota sull’origano a rametti o sgranato.
Articolo 22: l’aliquota Iva applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (“preparati per risotto”) è portata dal 4 al 10 per cento.
Articolo 24: è modificato il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (“tonnage tax”), disciplinato dal capo IV del titolo II del Tuir. A tal fine, è conferita delega al Governo per l’adozione di un decreto che riordini gli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi a favore di imprese marittime.
Articolo 29: a decorrere al 1° gennaio 2017 saranno sottoposti a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufo e saranno assoggettate a Iva le relative cessioni. Al contempo, è eliminato l’obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita Iva.