Disponibile la scheda di lettura relativa all’Atto del Governo n. 385 recante lo schema di DPCM sul ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali.
Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel quale si prevede che con D.P.C.M., da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dell’articolo 10 medesimo, ivi incluse, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato.
Si rammenta che l’articolo 10, il cui testo, unitamente a quello degli altri articoli del capo IV della legge (artt. 9, 11 e 12) – concernente l’equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali ed il concorso degli stessi alla sostenibilità del debito – è stato consistentemente modificato dalla legge 12 agosto 2016, n.164, dispone che:
- il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (d’ora in avanti: regioni) dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (comma 1);
- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2);
- le operazioni di indebitamento suddette e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione (comma 3);
- le medesime operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali (comma 4).
In allegato la scheda di lettura.