Imposta sulla Pubblicità per i Comuni: la nota IFEL riepiloga la situazione e fornisce indicazioni anche con riferimento alle domande di rimborso di cui pervengono segnalazioni da molti Comuni.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, nel confermare la legittimità del comma 739 della legge di stabilità 2016, che faceva salve le delibere comunali di adozione della maggiorazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità anche a fronte dell’abrogazione della norma di riferimento risalente al 1997, fornisce però una lettura riduttiva della norma oggetto di esame, che mette in questione la legittimità delle misure tariffarie applicate da moltissimi Comuni anche negli anni successivi.
La nota pubblicata da Ifel riepiloga la situazione e fornisce indicazioni anche con riferimento alle domande di rimborso di cui pervengono segnalazioni da molti Comuni.
La nota è diretta conseguenza del fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza n.15 del 30 gennaio 2018, ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che:
«L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 201, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 12, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012».