Rilevamento terremotiNella seduta di mercoledì 14 dicembre scorso la Camera ha definitivamente approvato la legge di conversione del decreto legge 189/2016 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) – che come noto ha inglobato i contenuti del Dl 205/2016 – recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e dagli eventi sismici successivi.

 

 


A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute ai nostri uffici in relazione alla sospensione degli adempimenti tributari ed alle esenzioni disposte in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, riteniamo utile fornire alcune precisazioni volte ad orientare i Comuni e i contribuenti in vista della scadenza della seconda rata dell’Imu e della Tasi del 16 dicembre prossimo.

 

Sospensione degli adempimenti tributari

 

Per effetto della legge, i Comuni interessati dalla sospensione degli adempimenti tributari sono tutti quelli compresi negli allegati 1 e 2 (si tratta di 131 Comuni). Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il mese di ottobre 2017. La sospensione opera nei confronti dei contribuenti residenti se persona fisica, o aventi la sede legale o operativa – nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche – nei Comuni ricompresi nei citati allegati 1 e 2. Per quanto attiene ai Comuni di cui all’allegato 2, il comma 10-bis dell’articolo 48 del Dl 189/2016, così come convertito, precisa che la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari si applica, agli stessi soggetti, a decorrere dal 26 ottobre. In altri termini, mentre per i Comuni di cui all’allegato 1 la sospensione opera sin dal 26 agosto, per i Comuni ricompresi nell’allegato 2 la stessa decorre, come visto, dal 26 ottobre scorso.
Sempre con riferimento ai Comuni di cui allegato 2, va tuttavia precisato che dalla lettura dell’articolo 1 del Dl 189/2016, così come modificato in sede di conversione, si evince che per i Comuni di «Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48», riguardanti quindi la sospensione degli adempimenti e le esenzioni tributarie, «si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti». In altre parole, per i Comuni espressamente richiamati dall’articolo 1, la previsione della sospensione dei pagamenti non opera in maniera generalizzata, ma si applica unicamente in favore dei contribuenti che, dimostrando il nesso di causalità tra i danni riportati dal proprio immobile e gli eventi sismici, dichiarano l’inagibilità dello stesso immobile.

 

Esenzione Imu e Tasi

 

I fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, che risultino distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’Imu e dalla Tasi a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016. Secondo quanto stabilito dalla norma (articolo 48, comma 16), l’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione o agibilità del fabbricato interessato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, indipendentemente dal requisito della residenza per le persone fisiche o della sede legale o operativa per le persone giuridiche. Ai fini dell’esenzione, il contribuente può altresì dichiarare entro il 28 febbraio 2017 la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune, che nei successivi venti giorni dovrà trasmettere copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate territorialmente competente. Infine, l’articolo 52 prevede un contributo da corrispondere ai Comuni interessati a fronte delle sospensioni e delle esenzioni in commento la cui modalità di ripartizione è attualmente in corso di definizione. I predetti benefici, secondo quando previsto dall’articolo 1, comma 2, possono applicarsi, su richiesta dell’interessato, anche con riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli ricompresi negli allegati 1 e 2. A questo fine il contribuente è tenuto a dimostrare, tramite apposita perizia asseverata, il nesso di causalità diretto tra i danni riportati dal proprio immobile e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.