rendicontoA seguito dell’approvazione definitiva del decreto “Enti locali”, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pubblichiamo una nota di lettura dell’IFEL, comprensiva delle modifiche introdotte, con riferimento alle norme di natura finanziaria.

 

In estrema sintesi, viene attivato l’accordo del 19 febbraio sul nuovo riparto dell’obiettivo finanziario 2015. L’obiettivo di Patto 2015 di ciascun Comune si ottiene sottraendo dall’obiettivo finanziario il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) che il Comune accantona sul bilancio di previsione.

 

Definito anche il percorso di attribuzione di spazi aggiuntivi pari a 100 milioni di euro (sempre parte dell’accordo 19 febbraio) per: eventi calamitosi (per i quali sia vigente lo stato di emergenza) e interventi di messa in sicurezza del territorio (spazi finanziari per 10 milioni di euro); messa in sicurezza edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall’amianto (spazi per 40 milioni di euro); esercizio della funzione di ente capofila (spazi per 30 milioni di euro); sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (spazi per 20 milioni di euro).

 

La richiesta di spazi finanziari per la bonifica dei siti contaminati dall’amianto va intesa anche con riferimento ad interventi sugli immobili contaminati dall’amianto.

 

La sanzione per violazione del Patto 2014 è ridotta al 20% dello sforamento registrato (comma 7). Con la conversione del dl 78, è stato ridotto dal 3 al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile il limite massimo della sanzione comminata alle province e città metropolitane in caso di mancato rispetto del patto di stabilità. Viene inoltre prevista la possibilità per Province e Città metropolitane, anche se non in regola con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, di prorogare a tutto il 2015 i contratti a tempo determinato connessi a funzioni e servizi essenziali.

 

Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

 

Pertanto, in materia di riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, è stabilito che gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il predetto riaccertamento entro il 15 giugno 2015. Lo sdoppiamento del termine, inizialmente concomitante con l’adozione del Rendiconto 2014 (30 aprile), permette a tutti i Comuni di procedere senza il rischio che l’eventuale diffida per il mancato rispetto del termine del 30 aprile produca effetti diretti anche per il solo ritardo del riaccertamento. Il riaccertamento dei residui è possibile anche per gli enti già sperimentatori, alle condizioni più favorevoli previste per la generalità degli enti.

 

Per quanto riguarda il personale, in caso mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, non si applicano le relative sanzioni (ordinariamente consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo) al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province, in attuazione dei processi di riordino disciplinati legge n. 56/2014 e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014.

 

Per tutte le altre interpretazioni relative alle disposizioni del nuovo decreto potete scaricare il file con la nota di lettura completa in allegato all’articolo.