termine dichiarazione-integrativaIl nuovo comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 non distingue più tra dichiarazione “a favore” del contribuente e dichiarazione “a sfavore”. Il termine di presentazione, unico in entrambi i casi, coincide con il termine per l’accertamento.

 


 

L’effetto riflesso di tale importante equiparazione tra integrativa a favore e integrativa a sfavore è l’allungamento dei termini per porre rimedio a errori od omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l’emersione di minori crediti.

 

Prima della modifica normativa, il contribuente, per porre rimedio a errori o dimenticanze a proprio sfavore riferite a dichiarazioni presentate, aveva a disposizione due strade:

 

 

  • integrare, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la dichiarazione originaria facendo emergere quindi un minor debito (o un maggior credito) da utilizzare in compensazione (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998);
  • presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento del saldo della dichiarazione (1) (articolo 38 del Dpr 602/73).

 

 

Dopo l’entrata in vigore del Dl 193/2016, l’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998, prevede che le dichiarazioni possono essere integrate, entro i termini per l’accertamento, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore debito o di un minore credito (è il caso delle integrative a favore).

 

Quindi, non più solo integrazioni pro-fisco ma anche a favore del contribuente.

 

Ma quali sono i termini per l’accertamento in caso di dichiarazione presentata?

 

Il riferimento è all’articolo 43 del Dpr 600/1973, oggetto di recente revisione da parte della legge 208/2015. L’attuale formulazione normativa prevede che “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione“. La precedente, valida per i controlli fino al periodo d’imposta 2015, imponeva la notifica dell’accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. Considerato che il limite dei 48 mesi previsto dal DPR 602/73 è rimasto immutato, il contribuente ha oggi più tempo per correggere errori e omissioni.

 

Esemplificando, consideriamo un contribuente che per l’anno d’imposta 2012 ha presentato la dichiarazione nei termini e ha versato il saldo Irpef alla prima scadenza utile del 17 giugno 2013. A novembre 2017 si accorge di non aver detratto nel 2012 una spesa sanitaria. In base alla vecchia normativa, non potrebbe più recuperare le maggiori imposte pagate: risulterebbe, infatti, già scaduto sia il termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore (30 settembre 2014), sia il termine per presentare istanza di rimborso all’ufficio (17 giugno 2017). In virtù della nuova previsione, oggi ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2012 entro il 31 dicembre 2017 (quarto anno successivo a quello di presentazione), recuperando l’onere.

 

A partire dall’anno d’imposta 2016, poi, essendo più lunghi di un anno i termini per la notifica degli accertamenti, le eventuali maggiori imposte pagate in conseguenza di errori e omissioni potranno essere recuperate entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

 

CASO: il contribuente presenta la dichiarazione, omettendo di detrarre un onere (ipotizziamo che il versamento del saldo avvenga a giugno)

 

 

 

Anno
dell’omissione
Modalità di recupero Termine
prima del Dl 193/2006
Termine
dopo il Dl 193/2006
2012 Istanza di rimborso 17/6/2017 17/6/2017
Integrativa a favore 30/9/2014 31/12/2017
2016 Istanza di rimborso 30/6/2021* 30/6/2021*
Integrativa a favore 30/9/2018 31/12/2022

 

 

* dal periodo d’imposta 2016, la “prima” scadenza del saldo passa dal 16 al 30 giugno.

 

 

 

 

Nota:

 

 

1) Sulla problematica dell’individuazione del momento dal quale inizia a decorrere il termine previsto, a pena di decadenza, per presentare istanza di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/1973, si rimanda alla risoluzione 459/E del 2 dicembre 2008.