La lite fiscale chiusa non può rivivere attraverso l’impugnazione con revocazione straordinaria della sentenza che ha definito la questione nel merito.
Ai fini del condono ex articolo 16 della L. n. 289 del 2002, non può ritenersi pendente la lite in caso di impugnazione con revocazione straordinaria, tanto più se dichiarata inammissibile dalla sentenza che definisce nel merito il contenzioso. Inoltre, sempre in tema di condono fiscale il contribuente, per impugnare il provvedimento dell’Amministrazione di diniego dell’istanza di definizione di una lite fiscale, è tenuto, a pena di inammissibilità, anche ad impugnare la sentenza che ha deciso sulla lite fiscale medesima, in quanto il testo dell’articolo 16, comma 8, della L. n. 289 del 2002 pone un indissolubile e necessario legame fra l’impugnazione del diniego e quella della sentenza.
Sentenza n. 16164 del 3 agosto 2016 (udienza 6 maggio 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Schirò Stefano – Est. Meloni Marina
Condoni – Chiusura delle liti fiscali pendenti ex articolo 16 legge n. 289 del 2002 – Pendenza della lite – Revocazione straordinaria – Impugnazione sentenza che definisce il giudizio