Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha fornito ai Comuni indicazioni importanti in materia di regressione dei rendiconti per le piccole opere: ecco i dettagli.


La comunicazione è destinata ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge n.160/2019, articolo 1, comma 29 e seguenti, includendo importanti aggiornamenti riguardanti il sistema di gestione ReGiS.

Le regole per i Comuni sulla regressione dei rendiconti per le piccole opere

Per “regressione dei rendiconti” si intende il processo di modifica retroattiva dello status dei rendiconti già presentati e valutati. Questo può accadere per correggere discrepanze o assicurare che i rendiconti rispettino pienamente i requisiti stabiliti.

Si tratta di aggiornamenti fondamentali per garantire una gestione corretta e trasparente dei contributi erogati per le piccole opere comunali: pertanto gli enti sono invitati a seguire attentamente le indicazioni fornite per evitare ritardi e incongruenze nella rendicontazione.

Censimento dei progetti finanziati

I progetti finanziati sono stati registrati nelle Procedure di Attivazione (PRATT) come segue:

  • Annualità 2020: PRATT n.1000000036
  • Annualità 2021: PRATT n.1000000037
  • Annualità 2022-2024: PRATT n.1000000282

Modifica dello status dei rendiconti

In conformità al Manuale Semplificato del 14 maggio 2024, l’Amministrazione ha apportato modifiche allo status dei rendiconti presenti nel sistema ReGiS al 22 luglio 2024. In particolare, i rendiconti con status “DA CONTROLLARE”, “VERIFICATO FORMALMENTE” o “APPROVATO” – indipendentemente dall’importo rispetto al costo ammesso al netto delle economie – sono stati retrocessi allo status “DA INTEGRARE”.

Eccezioni alla regressione

Restano invariati:

  • Rendiconti con status “DA INTEGRARE”
  • Rendiconti con status “DA CONTROLLARE”, “VERIFICATO FORMALMENTE” o “APPROVATO” con importo pari alla sommatoria del costo ammesso al netto delle economie

In caso di più ID rendiconti associati allo stesso progetto, la regressione dello status ha considerato l’aggregazione degli importi.

Azioni richieste

Gli enti locali devono consultare l’elenco degli ID rendiconti il cui status è stato modificato e ripresentare la rendicontazione completa (di progetto e di spesa) secondo le modalità specificate nel Manuale Semplificato. È fondamentale che l’importo rendicontato corrisponda esattamente alla sommatoria del costo ammesso e dell’importo al netto delle economie, sia per un singolo ID rendiconto che per più ID.

Istruzioni per il caricamento dei dati

Per ulteriori dettagli sul caricamento dei dati per la rendicontazione unica a sistema, si rimanda alle istruzioni contenute nel Comunicato del 13 giugno 2024.

Scadenza per la trasmissione dei rendiconti

Infine il termine di sei mesi per la trasmissione dei rendiconti, a seguito del collaudo o della regolare esecuzione degli interventi, inizierà dalla data di comunicazione dell’avvenuto completamento delle attività di bonifica totali.

Documenti utili