Comuni in Predissesto, anche per la Corte dei Conti della Calabria i mancati ripiani vanno recuperati. La decisione, che segue quella della Consulta, è stata delineata nella delibera n. 31/2019.
La Sentenza della Corte Costituzionale sopra citata sostiene che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia un’obbligazione assunta dall’Ente con la quale quest’ultimo, previa rateizzazione per il tempo previsto dal piano stesso, si impegna a recuperare una massa passiva con rate costanti.
Il piano, quindi, configura chiaramente un rapporto di durata, “non esaurito” e assimilabile ad un piano di ammortamento a medio-lungo termine (da un minino di quattro anni ad un massimo di venti), dove – per mutuare il linguaggio civilistico – sussiste in capo all’Ente un’obbligazione restitutoria di precedenti debiti accumulati.
È una obbligazione che l’Ente assume verso se stesso e che l’ordinamento consente di ripagare in un arco di tempo maggiore rispetto a quello “ordinario” di cui all’art. 188 T.U.E.L., attraverso una pianificazione di risanamento tesa a riportare il soggetto interessato in strutturale equilibrio.
Nei casi consentiti dalla legge l’Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale, può dunque effettuare una riformulazione (fattispecie che ricorre quando il documento di riequilibrio pluriennale è ancora sottoposto al vaglio della Commissione Ministeriale di cui all’art. 155 T.U.E.L.) o una rimodulazione (situazione che si verifica quando il “piano” è già stato approvato dalla magistratura contabile).
Il ripiano del disavanzo
Tuttavia, nel caso in cui il ripiano del disavanzo può avvenire in più esercizi, il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio viene diluito in un tempo massimo prestabilito dal legislatore e non può essere dilatato dall’ente.
Ne consegue che, una volta acceduto ad un piano di rientro che prevede il ripiano pluriennale nel massimo periodo temporale consentito, le quote di disavanzo non recuperate vanno ad aggiungersi a quelle da recuperare nell’esercizio successivo.
Secondo l’art. 188, comma 1, T.U.E.L.:
“L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”.
La decisione della Corte dei Conti
Pertanto, condividendo la Corte dei Conti il principio di diritto espresso il Comune di Reggio Calabria dovrà recuperare le quote del disavanzo non recuperato negli esercizi 2017 e 2018, entro i termini e con le modalità stabilite dal citato art. 188, comma 1, T.U.E.L.
La Corte dei conti della Calabria (delibera n. 31/2019) dunque in riferimento specifico al caso del Comune di Reggio Calabria, ha ricondotto al disavanzo originario l’extradeficit da riaccertamento straordinario, eliminando la sua ripartizione in 30 anni.
In conclusione, quindi, nella fattispecie, il Comune di Reggio Calabria è tenuto:
- ad adottare gli atti contabili e gestionali necessari a garantire il recupero del disavanzo incluso nel Piano, secondo le modalità ed i tempi previsti dalle citate deliberazioni C.S. n. 17 e n. 142/2013;
- a recuperare le quote del disavanzo durante la vigenza della “rimodulazione” entro i termini e con le modalità stabilite dall’art. 188 T.U.E.L.