Le sezioni unite della Corte regolatrice del diritto – nella sua composizione volta a dirimere l’attribuzione della giurisdizione tra le diverse autorità giudiziali – ha riconosciuto alle commissioni tributarie la competenza a conoscere della lite sulla debenza delle spese processuali stabilite in un precedente giudizio tributario intercorso tra le medesime parti processuali e richieste dalla parte pubblica mediante emissione della relativa cartella di pagamento.
La controversia oggetto della decisione di legittimità n. 14554/2015 attiene, difatti, all’impugnazione di un contribuente avverso una cartella esattoriale con cui un Comune reclamava il pagamento delle spese legali stabilite da una Commissione tributaria provinciale in un antecedente giudizio instauratosi tra le stesse parti (peraltro, definito anche in Cassazione).
Il giudice adito, annullando la cartella impugnata e il presupposto ruolo esattoriale, accoglieva il ricorso del contribuente il quale, in forza di tale pronuncia di annullamento della pretesa per le spese di giustizia, impugnava il rifiuto del Comune all’istanza di sgravio delle reclamate somme, ma l’adita Commissione, sia provinciale sia regionale, negava la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della debenza delle spese processuali.
La giurisdizione tributaria viene, invece, riconosciuta dalla sentenza del Supremo collegio in rassegna, in quanto le spese di giustizia sono state reputate rientranti tra gli “altri accessori nelle materie di cui al comma 1” dell’articolo 2 del Dlgs n. 546/1992 sul contenzioso tributario, il cui testo originario includeva tra le materie oggetto della giurisdizione tributaria alcuni tributi, tra i quali quelli comunali e locali dalla cui precedente lite era scaturita la condanna alla spese a carico della parte privata.
Il collegamento tra altri accessori ai tributi e le stesse prestazioni patrimoniali imposte oggetto “attrattivo” della giurisdizione tributaria risulta decisivo per i giudici di legittimità al fine di individuare la competenza della Commissione tributaria provinciale a essere adita per verificare la legittimità e la fondatezza della condanna alle spese processuali intervenuta in un precedente giudizio tributario.
Tale soluzione risulta condivisibile per aver indicato un criterio chiaro nell’individuazione del giudice competente, ancorché si possa obbiettare come con la locuzione legislativa di “ogni altro accessorio”, il legislatore – probabilmente – intendeva riferirsi a qualsiasi pretesa contenuta nell’atto impositivo impugnabile innanzi al giudice tributario.
La conferma della giurisdizione tributaria viene rinvenuta dalla sentenza della Corte di legittimità in rassegna nella “significativa circostanza” che il legislatore, nell’individuare all’articolo 19, comma 1, gli atti impugnabili e l’oggetto del ricorso tributario, riguardo a quello concernente il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi, abbia incluso nella lettera g) anche gli “altri accessori non dovuti”. Tra quest’ultimi rientrano, per i giudici di legittimità, quindi, anche la statuizione di condanna adottata ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs n. 546/1992, nell’ambito di processo tributario, nei riguardi della quale la pronuncia della Cassazione in nota ritiene che “tornano applicabili le relative disposizioni, in tema di giurisdizione”.
L’afferenza tra condanna alle spese emesse nel giudizio tributario e giurisdizione tributaria potrebbe trovare una copertura costituzionale “per materia” nella sentenza della Consulta 14 maggio 2008, n. 130, secondo cui l’articolo 2, comma 1, del citato Dlgs n. 546, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, come nell’ipotesi, prevista dall’articolo 3 del Dl n. 12/2002, di mancata denuncia di utilizzo di lavoratori subordinati, in quanto l’articolo 102 della Costituzione, secondo comma, e la VI disposizione transitoria della Costituzione, vietano la creazione di un nuovo giudice speciale che si verificherebbe nell’ipotesi di attribuzione alle commissioni tributarie di controversie non aventi natura fiscale.
Peraltro, la modifica dell’oggetto della giurisdizione tributaria – per quanto qui interessa – apportata all’articolo 2 del Dlgs n. 546 dall’articolo 3-bis, comma 1, lettera a), del Dl n. 203/2005, non ha alcun impatto, essendo state attribuite alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e comunali e “ogni altro accessorio”.