La risposta ad un quesito in materia di Bilancio e Contabilità, nello specifico sulla predisposizione del Rendiconto dell’esercizio 2020 e sul prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio con tutti gli indicatori negativi, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
Questo Comune sta predisponendo il Rendiconto dell’esercizio 2020. Ad una prima analisi, ci siamo accorti che il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio presenta tutti e tre gli indicatori (W/1, W/2 e W/3 negativi). Siamo a richiedere un vostro parere su eventuali conseguenze di tale situazione.
Rendiconto esercizio: prospetto dimostrativo con indicatori negativi
La normativa da prendere a riferimento per rispondere a quanto posto in esame è sicuramente l’art. 1, comma 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di bilancio per il 2019, nonché le conclusioni della Commissione Arconet, 11 dicembre 2019.
Secondo quanto premesso, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, rilevando tale informazione dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, che per l’Ente è ancora in corso di predisposizione (vista la scadenza al 31 maggio 2021).
A seguito di tale assunto, la citata riunione 11 dicembre 2019 della Commissione Arconet dopo aver puntualizzato che il risultato di competenza (W/1) e l’equilibrio di bilancio (W/2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (W/3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione, ha ritenuto che gli enti locali debbano obbligatoriamente conseguire un saldo di competenza (W/1) non negativo e tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W/2) (che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire a consuntivo la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio), precisando peraltro che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto dei vincoli suddetti.
Pertanto, allo stato attuale, si ribadisce che seppur l’Ente debba ottenere la positività del saldo di competenza e tendere alla positività dell’equilibrio di bilancio, allo stato attuale non sono previste specifiche sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di pareggio come sopra definiti.
Consigliamo, in ogni caso, di comprendere le cause di tali risultati negativi ottenuti dall’Ente al fine di ricondurre la gestione nell’alveo della correttezza ed integrità anche al fine di eventuali e future modifiche normative che potranno intercorrere nella fattispecie descritta.
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Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]