agevolazioni-tari-non-domestiche-2021Una recente nota dell’IFEL, Fondazione ANCI, fa chiarezza su agevolazioni TARI non domestiche 2021 e termini per le deliberazioni.


A seguito delle richieste pervenute da molti Comuni in ordine al corretto impiego delle risorse stanziate dall’art. 6 del dl 73/2021 IFEL ANCI riporta alcuni chiarimenti concernenti il perimetro di utilizzazione delle risorse in questione, nonché i termini per l’adozione delle deliberazioni agevolative.

Il quadro normativo

Diversamente dalla quota agevolazioni TARI “massima ammissibile” – che era computata in relazione ad agevolazioni Tari per utenze di ogni tipo colpite dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica, ma di fatto utilizzabile anche per altri scopi connessi all’emergenza (almeno ai fini della rendicontazione 2020) – l’art. 6 del dl 73/2021 eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021.

Il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo (ai fini della certificazione) dell’impiego della quota agevolazioni Tari del “fondone” 2020, permette comunque di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell’art. 6 del dl 73, fino a concorrenza (per ciò che riguarda gli importi Tari 2020) dell’agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020.

A questo “incastro” di disposizioni specifiche bisogna in primo luogo riferirsi nel dirimere le questioni relative alle risorse ex art.6 del 73/2021

Agevolazioni TARI non domestiche 2021

Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l’art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività”.

Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza.

Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

Come estendere il perimetro delle agevolazioni?

Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%.

La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa.

Inoltre, in presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, si ritiene ammissibile – per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 106 dl 34/2020 – anche l’applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti.

Tassatività del termine per la deliberazione delle agevolazioni

Il termine di deliberazione delle agevolazioni relative alla Tari o alla tariffa corrispettiva va considerato perentorio e non ci sono possibilità di deroga “implicita” in ragione della nuova norma di sostegno.

In altri termini, le agevolazioni a valere sul 2021 seguono:

  • la regola “speciale” di cui all’art. 30, comma 5, del dl 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021;
  • la regola “ordinaria” per i Comuni che ricadono nella disposizione di proroga del termine del bilancio al 31 luglio 2021 (art. 52, co. 2, dl 73/2021). Si tratta dei Comuni che “hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamentì’ e che sono potenzialmente esposti alle conseguenze della sentenza CCost 80. In questo caso, si deve ritenere che l’ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, sopravvenuta con il dl 73, porti con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari dei Comuni, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1, co. 169, legge 296/2006 e art. 53, co. 16, legge n. 388/2000).

L’attuale quadro di regole appare, peraltro sufficientemente definito per poter deliberare agevolazioni adeguate (in rapporto alle assegnazioni ex art. 6 del dl 73), eventualmente accentuate con l’utilizzo degli eventuali avanzi vincolati specifici da sostegno alle agevolazioni Tari 2020 non utilizzate, ovvero delle eventuali risorse proprie dell’ente.

Tempistiche: richiesta di proroga

Le tempistiche restano tuttavia molto strette. Per questo motivo l’ANCI sta richiedendo l’ulteriore e generalizzata proroga al 31 luglio p.v. del termine speciale di cui al citato art. 30 del dl 41/2021. Il relativo emendamento al dl 73 interverrebbe successivamente alla fine di giugno e non è attualmente possibile confidare nell’approvazione della norma.

Va infine segnalata l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che

permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L’espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

Il testo completo della nota

A questo link potete consultare il testo completo della nota IFEL.

 

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it