La discrepanza tra le scadenze aveva creato un po’ di incertezza tra gli addetti ai lavori: adesso invece le scadenze di PEF e Tariffe TARI 2022 sono nuovamente allineate al Bilancio di Previsione 2022.
Come noto il DL “Milleproroghe” prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
Lo stesso dl “Milleproroghe” ha disposto lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.
Nel caos della sovrapposizione di competenze sulla Tari dunque si era creata una sorta di frattura che aveva generato incertezza per la diversa previsione dei termini per l’approvazione di PEF, regolamenti e tariffe Tari rispetto a quelle relative ai bilanci di previsione.
Adesso invece le scadenze sono finalmente allineate: scopriamo quali sono le novità.
Allineate le scadenze di PEF e Tariffe TARI al Bilancio di Previsione 2022
I Comuni avranno dunque più tempo per approvare le tariffe della Tari.
Ad assicurarlo è il viceministro all’Economia Laura Castelli interpellata dall’Ansa a Montecitorio.
Con il Decreto Aiuti, assicura il viceministro, arriverà la risposta alla richieste dei sindaci:
“Da quest’anno, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, tariffe e regolamenti Tari oltre il 30 aprile“, nel caso in cui il termine per chiudere i bilanci preventivi “venga posticipato”. Si introduce “un automatismo, allineando le scadenze e superando la necessita di intervenire con una norma ad hoc ogni volta”, evitando cosi’ di dovere riapprovare i bilanci”.
I motivi che avevano generato incertezza
La situazione aveva generato in queste settimane preoccupazione poiché il termine del 30 aprile non era stato accompagnato da alcune previsioni importanti ai fini della eventuale definizione del bilancio preventivo laddove l’approvazione dello stesso avvenisse prima dell’approvazione del PEF.
In questo caso i Comuni non avevano ricevuto indicazioni su quale valore inserire nel bilancio approvato in assenza del PEF ancora non approvato.
In precedenza la conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Sostegni-ter” (Legge 25 del 28/03/2022), aveva disposto all’articolo 13 comma 5-bis quanto segue:
“5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.
La norma dunque aveva già aperto alla possibilità di approvare delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali (quindi ad esempio IMU ma ovviamente anche TARI) entro il termine previsto per il bilancio (oggi 31 maggio) consentendo a tutti i Comuni, persino a coloro che avevano già approvato il bilancio di previsione (“eventualmente già approvato”) di provvedere con una variazione di bilancio al recepimento delle eventuali modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all’entrata dei tributi coinvolti.
Tuttavia, in una nota di chiarimento, IFEL Fondazione ANCI, considerata la delicatezza del punto aveva consigliato ai Comuni di considerare ancora con prudenza il termine ultimo del 30 Aprile come scadenza.
Adesso l’allineamento delle scadenze ha invece definitivamente risolto la situazione e risolto qualsiasi incertezza di questo tipo per i Comuni.
Fonte: articolo di Simone Bellitto