Nell’ultima risoluzione del Mef arrivano importanti indicazioni sugli effetti dei decreti dell’emergenza sulle entrate comunali.
Accertamenti dei Comuni al via, nonostante ci sia il divieto di notifica delle ingiunzioni fiscali fino alla fine di agosto. Questa l’importante delucidazione espressa all’interno risoluzione n. 6/Df, del Ministero delle Finanze.
Vediamo in dettaglio di quale natura sono state le precisazioni da parte del Mef.
Accertamenti dei Comuni e divieto di ingiunzioni fiscali
Il documento di prassi prende quindi in esame il dettato dell’articolo 68 del decreto 18/2020, dopo le modifiche del decreto Rilancio (Dl 34/2020).
Tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato. L’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso deisuddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Quindi sussiste il divieto di notifica delle ingiunzioni fiscali fino alla fine di agosto. Tuttavia gli accertamenti dei Comuni potranno essere effettuati. La sospensione dei termini delle attività di controllo, prevista nell’articolo 67 del decreto «Cura Italia» (decreto legge 18/2020), inoltre, comporta un differimento di tutti i termini di decadenza e prescrizione.
In pratica la Risoluzione precisa che gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati, a norma dell’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo – che racchiudono in sé l’atto di accertamento e quello esecutivo – anche durante il periodo di sospensione, previsto dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020.
A questo link il testo completo della risoluzione.