L’analisi di una recente sentenza del TAR a cura del Dott. Marcello Lupoli: nella somministrazione di quiz a risposta multipla nei concorsi pubblici vige per la Pa la scelta discrezionale.


Ferma restando la previsione nel bando di concorso, è legittima la scelta della commissione di procedere con la somministrazione di “batterie” di quiz differenti per i vari turni di convocazione dei candidati, nonché attraverso la cosiddetta “randomizzazione” dei quesiti, trattandosi di quiz diversificati a risposta multipla con punteggi predeterminati e la cui valutazione costituisce un’operazione immediata ed automatica.

È questo, in sintesi, il principio affermato dalla sentenza 11 ottobre 2024, n. 1851, resa dalla III Sezione del T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno.

Il caso

Con il ricorso portato alla cognizione dei giudici amministrativi salernitani alcuni partecipanti ad una procedura concorsuale indetta da un’azienda sanitaria locale e finalizzata ad assumere, tra varie figure, un tecnico della riabilitazione psichiatrica, hanno impugnato il bando di concorso e i provvedimenti amministrativi recanti la calendarizzazione della prova pratica da sostenere, l’elenco degli ammessi alla stessa, nonché l’approvazione della graduatoria di merito, ritenendo che gli stessi fossero affetti da illegittimità per violazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 487/1994, per  eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, per difetto di istruttoria, nonché per sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

In particolare, gli interessati hanno fondato le loro doglianze sulla considerazione che, a loro avviso, a causa delle ritenute generiche previsioni del bando di concorso, con riferimento alla scelta delle materie scientifiche oggetto della prova preselettiva, quest’ultima sarebbe illegittima, in quanto caratterizzata dalla somministrazione di quiz non pertinenti con i profili professionali messi a concorso, peraltro “eterogenei e differenti” per ogni candidato. Tale circostanza, secondo la prospettazione attorea, non avrebbe garantito un identico grado di difficoltà della prova per tutti i partecipanti.

Quiz a risposta multipla nei concorsi pubblici: la scelta discrezionale della Pa

Il ricorso interposto è ritenuto infondato dai giudici amministrativi campani aditi.

Ed invero, prima di soffermarsi sulla fattispecie concreta sub iudice, la sentenza effettua una ricognizione dei recenti orientamenti della giurisprudenza in subiecta materia, e segnatamente dei giudici di Palazzo Spada.

In primis, viene rammentato che “l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’individuazione delle modalità di svolgimento della procedura selettiva e nella valutazione delle relative prove, potendo effettuare le proprie scelte nel perimetro tracciato dalla normativa vigente e dalla lex specialis, che costituisce autovincolo per la P.A. (Consiglio di Stato, 20 febbraio 2024, n. 1687)”, non essendo, comunque, preclusa “ovviamente la possibilità dei concorrenti di contestare l’agere seguito nel caso concreto, fermo restando ‘l’onere della parte di fornire al giudice amministrativo elementi puntuali e circostanziati, seppure indiziari, adeguati al fine di far ragionevolmente ritenere che il concorrente interessato sia stato effettivamente leso dalla sussistenza di una evidente irragionevolezza, o di una grave ingiustizia o disparità di trattamento, o comunque di uno sviamento della specifica procedura selettiva in esame rispetto agli obiettivi di selezione che ne hanno motivato lo svolgimento’ (Consiglio di Stato, 25 settembre 2024, n. 7782)”.

Inoltre, “con precipuo riferimento alla possibilità di prevedere modalità alternative di svolgimento delle prove, è necessario che queste siano state previste espressamente dal bando di concorso e che risultino tali da rispettare i principi di imparzialità, anonimato e trasparenza” e, relativamente “ai criteri di valutazione, questi possono essere fissati direttamente dal bando oppure essere rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice. In tale ultimo caso, è necessario che gli stessi siano fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative (cfr. Consiglio di Stato, 25 settembre 2024, n. 7763)”.

Con particolare riguardo all’afferenza dei quesiti somministrati rispetto al profilo concorsuale oggetto di selezione, la sentenza ricorda che “la scelta delle domande rientri nello spazio d’azione riservato alla Commissione esaminatrice; di talché, il giudice amministrativo può sindacarne il contenuto soltanto sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta, contraddittorietà o irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, 28 settembre 2024, n. 8566)”.

Le motivazioni secondo il TAR

Delineato nei termini che precedono lo stato giurisprudenziale in ordine alle tematiche rilevanti nella fattispecie concreta portata all’attenzione dei giudici amministrativi salernitani, la sentenza de qua non ritiene degna di accoglimento la doglianza interposta circa la modalità di svolgimento della prova, caratterizzata dalla somministrazione di “batterie” randomizzate di quiz, osservando che “la Commissione può decidere di procedere con la somministrazione di ‘batterie’ di quiz, ferma restando la previsione di tale modalità nella lex specialis, differenti per i vari turni di convocazione dei candidati, nonché attraverso la cd. ‘randomizzazione’ degli stessi quesiti, come accaduto nel caso di specie. Simile scelta, infatti, è considerata pacificamente legittima, eliminando peraltro ogni apprezzamento discrezionale nella correzione poiché, trattandosi di quiz diversificati a risposta multipla con punteggi predeterminati, la valutazione delle prove costituisce operazione immediata ed automatica (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 5 giugno 2023, n. 9486)”.

È ritenuta, del pari, infondata anche l’altra censura avanzata circa l’asserita non pertinenza delle domande poste ai candidati rispetto allo specifico profilo professionale previsto dal bando. Al riguardo la sentenza in disamina osserva “come la lamentata irragionevolezza dei quesiti, in ragione della prevalente ‘connotazione piscologica’ degli stessi, sia del tutto evanescente”.

Le conclusioni dei giudici

In conclusione, il ricorso risulta respinto in quanto infondato, atteso che “l’indicazione delle materie oggetto delle prove d’esame appare correttamente determinata dalla lex specialis”: si definisce dunque legittima la somministrazione di “batterie” di quiz eterogenei tra i vari candidati. Inoltre i quesiti sottoposti ai ricorrenti non risultano affatto estranei all’ambito disciplinare oggetto della procedura selettiva in argomento, di guisa che la somministrazione dei quiz come formulati non si ritiene manifestamente illogica.


Fonte: articolo del Dott. Marcello Lupoli - Dirigente Pa