È legittima l’esclusione da un concorso, disposta in quanto il concorrente interessato, diversamente da quanto prescritto dal bando, ha omesso di sottoscrivere il curriculum vitae, essendo irrilevante in tal caso la circostanza che l’invio della domanda di partecipazione sia stato effettuato a mezzo posta elettronica certificata.


È questo, in sintesi, il principio affermato dal T.A.R. Sicilia, Catania, nella sentenza 20 febbraio 2025, n. 679 resa dalla prima sezione.

All’attenzione dei giudici amministrativi etnei è stato portato il ricorso di una candidata partecipante ad una selezione pubblica mediante comparazione dei curricula professionali e culturali e colloquio, finalizzata all’assegnazione di un incarico, con contratto di lavoro autonomo, di biologo molecolare.

La controversia

La doglianza è stata interposta al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito con individuazione del vincitore della selezione de qua laddove non riporta il nominativo della parte ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compreso l’avviso di selezione nei limiti di interesse, con richiesta di declaratoria del diritto dell’interessata ad essere inserita nella relativa graduatoria e di condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale (per mancata percezione dei compensi economici) e non patrimoniale (per perdita di chance e danni curriculari).

In particolare, va evidenziato che la ricorrente, inizialmente collocatasi al secondo posto della graduatoria provvisoria, veniva esclusa in sede di riesame in quanto il curriculum formativo e professionale prodotto non era stato presentato secondo quanto previsto dal bando di concorso, e cioè ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e, inoltre, non è stato neppure controfirmato dalla candidata.

Il ricorso portato allo scrutinio dei giudici siciliani risulta affidato a plurimi motivi, lamentandosi, tra l’altro, la mancata attivazione, da parte dell’amministrazione resistente, dell’istituto del soccorso istruttorio – trattandosi, secondo la prospettazione della parte istante, di un errore materiale concretizzatosi in una mera irregolarità, tale da non far conseguire l’esclusione dalla procedura selettiva – nonché la ritenuta violazione del legittimo affidamento ingenerato dal comportamento tenuto dalla controparte convenuta in giudizio. A tanto si aggiunge la considerazione che la mancata sottoscrizione del curriculum non avrebbe potuto, comunque, costituire causa di esclusione, atteso che lo stesso era stato inviato all’amministrazione dalla casella di posta elettronica certificata della ricorrente.

La legittimità dell’esclusione dal concorso per omessa sottoscrizione del curriculum

La doglianza non è stata ritenuta fondata, in quanto “l’esclusione dalla procedura si fonda sulla violazione di una clausola della lex specialis che non lascia spazio a dubbi interpretativi e che non è stata oggetto di impugnazione né di contestazione alcuna”, atteso che la parte ricorrente, “contravvenendo alle prescrizioni dell’atto di avviso, ha partecipato alla procedura selettiva allegando un curriculum che, oltre a non recare alcuna sottoscrizione in calce, non contiene la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000” e che tali “carenze possono ritenersi solo in parte superate dall’invio della domanda di partecipazione a mezzo PEC”.

Al riguardo la pronuncia in disamina ha operato un distinguo, osservando che la dichiarazione sostitutiva, da un lato, e, dall’altro, la sottoscrizione quale modalità idonea a soddisfare i requisiti ex art. 38, comma 3, D.P.R.  sono destinate ad operare su piani non sovrapponibili.

Dichiarazione sostitutiva e allegazione documento di identità: due adempimenti distinti

Ed invero, i giudici amministrativi siciliani hanno affidato sul punto la parte motiva della sentenza a quanto osservato dal T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, sentenza 12 settembre 2022, secondo cui “la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. […]

[…] La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva” potendo per l’effetto “… l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. -OMISSIS-459/2014). Nel caso di specie, il testo del curriculum presentato da parte ricorrente non reca alcuna dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000; la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere a integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000”.

La carenza riscontrata – ad avviso del Collegio giudicante etneo – non avrebbe potuto essere sanata neppure mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.

Le motivazioni dei giudici

Ed invero – dopo aver rammentato che tale istituto ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere amministrativo, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’Amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati – la sentenza de qua ha evidenziato come l’avviso di indizione della procedura selettiva prevedesse, a pena di inammissibilità, la presentazione del curriculum redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e stabilisse, altresì, che i contenuti delle autocertificazioni prodotte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovessero consentire la verifica della veridicità delle stesse da parte della commissione esaminatrice, di guisa che, in mancanza di tutti gli elementi essenziali, le dichiarazioni sostitutive non avrebbero potuto essere prese in considerazione.

Inoltre, la lex specialis stabiliva che la procedura selettiva risultasse svolta per titoli e colloquio mediante comparazione dei curricula professionali, prevedendosi che le situazioni descritte nel curriculum risultassero autocertificate.

Al riguardo, la sentenza ha osservato che la ricorrente “non ha impugnato tali prescrizioni della lex specialis pur essendo inequivoca la loro portata escludente”.

Tanto premesso, i giudici amministrativi catanesi hanno evidenziato che il “curriculum allegato alla domanda di partecipazione, contravvenendo a tali univoche disposizioni e risultando privo dei suoi elementi essenziali è, dunque, da ritenersi tamquam non esset”, risultando, pertanto, “inidoneo ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione nonché dei titoli oggetto di valutazione”, con l’effetto che “non avrebbe potuto essere integrato mediante soccorso istruttorio senza violare la par condicio dei concorrenti”.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni sopra riportate, il ricorso interposto si ritiene infondato e, conseguentemente, rigettato.


Fonte: articolo del Dott. Marcello Lupoli - Dirigente Pa