Se le “carte” sono affidate ad altri, mancandone l’immediata disponibilità, si può solo scegliere di eseguire le liquidazioni Iva in base ai dati relativi al secondo mese precedente. L’affidamento a terzi della contabilità comporta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, un diverso calcolo del tributo da versare (fondato sulle annotazioni relative al secondo mese precedente, anziché a quello appena trascorso), ma non autorizza alcuno slittamento del termine di versamento di quanto dovuto.
È quanto confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18368/2015.
I fatti
Il contenzioso trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato sanzioni e interessi per tardivi versamenti dell’Iva mensile relativa al 1999. Il contribuente sosteneva che, avendo affidato la contabilità a terzi, aveva legittimamente provveduto ai versamenti periodici entro il secondo mese successivo a quello della liquidazione, ai sensi dell’articolo 1 Dpr 100/1998. L’ufficio resisteva opponendo che la norma invocata dalla parte consentiva il differimento non dei versamenti mensili, ma solo della trasmissione dei dati contabili.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso introduttivo, con sentenza appellata dall’amministrazione finanziaria. La commissione di secondo grado, nel respingere l’appello, considerava corretta l’interpretazione data dalla Ctp della disposizione dell’articolo 1 e, quindi, tempestivi i versamenti dell’Iva entro il secondo mese successivo a quello della liquidazione.
L’ufficio finanziario proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli articoli 38 del Dpr 633/1972 e 1, commi 1 e 3, del Dpr 100/1998, in quanto, nel caso di affidamento a terzi della contabilità, la legge consente che solo il calcolo dell’imposta si effettui in base al secondo (e non al primo) mese precedente, fermo restando il termine per il versamento, che quindi non subisce alcuno slittamento.
La pronuncia della Cassazione
I giudici di piazza Cavour, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e decidendo nel merito, hanno affermato che l’articolo 1 consente, nel caso di affidamento all’esterno della contabilità, un diverso calcolo dell’imposta da versare (basato sulle annotazioni relative al secondo mese precedente, anziché al mese precedente), data la non immediata disponibilità della documentazione contabile affidata a terzi, ma non autorizza alcuno slittamento del termine di versamento dell’Iva, “slittamento che sarebbe privo di qualsiasi giustificazione”.
Osservazioni
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, Dpr 100/1998, i contribuenti Iva debbono determinare il loro debito o credito nei confronti dell’Erario eseguendo, entro il 16 del mese successivo, una liquidazione periodica.
Pertanto, entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente deve determinare la differenza tra i seguenti valori:
- ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili
- ammontare dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19.
Nel caso di contribuenti con liquidazioni mensili che affidano a terzi la tenuta della contabilità Iva, le liquidazioni periodiche possono essere eseguite sulla base dei dati relativi al secondo mese precedente e non in base a quelli del mese immediatamente anteriore, ai sensi dell’articolo 1, comma 3. Si tratta di una facoltà riconosciuta al contribuente ai fini del calcolo dell’Iva da versare mensilmente e ciò in quanto, nell’ipotesi in cui la contabilità venga affidata all’esterno, non vi è l’immediata disponibilità della documentazione contabile.
Per usufruire di tale possibilità, il contribuente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione di inizio attività o nella dichiarazione annuale.
Detta disposizione, tuttavia, non comporta il differimento del termine di versamento dell’imposta, come ribadito in più occasioni dal Giudice di legittimità (Cassazione n. 21192/2008; n. 3025, n. 8814 e n. 28165 del 2013; n. 15636 del 2015). Infatti, lo stesso articolo 1, al comma 4, precisa che “entro il termine stabilito nel comma 1 il contribuente versa l’importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Per tali motivi, nel caso di affidamento a terzi della contabilità, occorre rettificare in sede di dichiarazione annuale i dati delle liquidazioni periodiche (effettuate con riferimento alle operazioni registrate nel secondo mese precedente) per ricomprendere tutte le operazioni effettuate nello stesso anno d’imposta (gennaio – dicembre). In sostanza, si toglie il mese di dicembre dell’anno precedente e si aggiunge il mese di dicembre dell’anno in corso. L’eventuale debito che ne risulta deve essere versato entro il 16 marzo.