reggio-calabria-commissione-tributaria-ricorso-tariLa Commissione Tributaria di Reggio Calabria ha accolto un ricorso presentato da un’associazione di Consumatori e ha ridotto la TARI ai cittadini. Ecco i dettagli.


Con una recente Sentenza la Commissione Tributaria di Reggio Calabria, ha ridotto la TARI al 20% per irregolarità del servizio di raccolta rifiuti, su ricorso dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria che ha eccepito sia l’ammontare del tributo, che l’illegittima applicazione dello stesso.

Secondo quanto riportato dall’Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, la parte ricorrente, assistita dall’Avv. Giuseppe Cotroneo, legale dell’associazione, aveva sostenuto con ricorso di non avere potuto usufruire del servizio di raccolta rifiuti.

Ciò era dovuto a determinate criticità del servizio stesso, per come attestato dalla competente ASP ed in considerazione che l’abitazione della stessa contribuente risultava situata in zona dove il servizio non è stato regolarmente effettuato.

Per cui, in conformità alla normativa vigente, spetterebbe quanto meno la riduzione del dovuto, nonostante il Comune di Reggio Calabria sostenga che la parte ricorrente non abbia dimostrato di avere autonomamente provveduto allo smaltimento dei rifiuti.

Reggio Calabria: Commissione Tributaria accoglie ricorso e riduce TARI ai cittadini

La Commissione Tributaria di Reggio Calabria, con sentenza del 16.12.2021, ha ritenuto dunque fondata la riduzione del quantum dovuto (al 20 %), in conformità alla disposizione normativa del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che:

Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente “.

La parte ricorrente ha allegato al ricorso una nota emanata dall’ASP, dalla quale emerge esservi stata a causa della mancata regolarità nella raccolta dei rifiuti, oltre al disservizio, anche una situazione di pericolo della salute ed incolumità pubblica .

Appare, quindi, fondatamente ritenibile che, nell’annualità in contestazione, si sia verificata la compresenza di una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, per come richiesto dalla normativa regolante la materia ai fini della riduzione del tributo dovuto.

Conclusioni

La Commissione Tributaria ritiene utile precisare in sentenza, che:

non è possibile individuare i periodi di riferimento (nel corso dell’annualità in questione), della situazione di danno o di pericolo: “è chiaro, infatti, che dal singolo contribuente, a fronte di situazioni del tutto eccezionali (in negativo) dello svolgimento di un pubblico servizio, non appare esigibile una prova che vada al di là del fare riferimento ad un’attestazione sanitaria proveniente dall’autorità competente, non essendo l’amministrato nella condizione di stabilire autonomamente un preciso periodo di collegabilità delle oggettive carenze del servizio dal punto di vista del rischio di danno o pericolo”.

Viceversa tocca alla pubblica amministrazione, a fronte del rischio evidenziato dall’ASP, specificare i periodi in cui detto rischio non sussisterebbe. Non risultando che detta specificazione sia stata effettuata ne deriva che la riduzione, una volta accertato il diritto ad usufruirne, non può che essere applicata all’intera annualità interessata.

La Commissione Tributaria Provinciale sulla questione, ha più volte ritenuto, che, ai fini della riduzione di cui si discute, era imprescindibilmente necessaria idonea certificazione proveniente dall’autorità sanitaria (non essendo sufficiente, ad esempio, il richiamo al fatto notorio ed alle notizie di stampa o ricavate dai siti web).

La certificazione dell’Azienda Sanitaria, ha evidenziato nel caso di specie, la ricorrenza delle condizioni per la riduzione, per cui la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso stabilendo gli importi della tassa ridotti nella misura del 20 %.

 


Fonte: Unione Nazionale Consumatori