reddito-di-inclusione-novita-modello-di-domandaReddito di Inclusione, le novità sul modello di domanda. Approvato dall’Inps, infatti, il nuovo modello di domanda di reddito di inclusione da utilizzare per le richieste presentate dal 1° giugno 2018.


Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il ReI si compone di due parti:

 

  • un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI)
  • un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

 

Il nuovo modello di domanda

 

Secondo il nuovo modello, nel Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) il richiedente, dev’essere consapevole che:

 

  • i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio (ove non diversamente specificato), pena la cessazione dello stesso
  • in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, entro 25 giorni dalla richiesta, è programmata l’analisi preliminare del nucleo beneficiario, presso le strutture individuate dal Comune di residenza. Presso le stesse si svolgeranno uno o più colloqui per la valutazione dei bisogni, delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, necessaria alla definizione del progetto personalizzato
  • il beneficio non verrà erogato ovvero potrà essere sospeso in assenza di sottoscrizione del progetto personalizzato
  • i componenti il nucleo familiare devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto pena la decurtazione del beneficio o la cessazione dello stesso

 

Requisiti

 

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, dopo i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

 

Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l’impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit.

 

Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

 

Il ReI, a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018, sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti economici:

✓ il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

 

– un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
– un valore ISRE ai fini ReI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro
– un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
– un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola).

 

Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:

✓ non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
✓ non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
✓ non possieda imbarcazioni da diporto.

 

Condizioni economiche

 

Le condizioni richieste dal prossimo 1° giugno:

 

– un valore Isee in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
– un valore Isre ai fini ReI (l’indicatore reddituale dell’Isee diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro;
– un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
– un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola).