La qualificazione degli incarichi professionali nel settore dell’ingegneria e dell’architettura come appalti di servizi è una questione centrale nel dibattito giuridico-amministrativo: focus del Dott. Luca Leccisotti.
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 135 dell’11 dicembre 2024, ha sostenuto una tesi che distingue tra incarichi di lavoro autonomo e appalti di servizi, riaprendo un tema già discusso in passato.
Secondo le linee guida della magistratura contabile, le caratteristiche soggettive del prestatore e la natura intellettuale della prestazione determinerebbero l’applicabilità del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Tale impostazione, però, sembra contraddire la normativa vigente e le direttive europee, che non operano distinzioni basate sulla forma giuridica o sulla qualificazione soggettiva del prestatore. Questo commento giuridico intende analizzare criticamente tali posizioni, evidenziando i profili normativi e giurisprudenziali rilevanti.
Il Quadro Normativo: Il D.Lgs. 36/2023 e le Direttive Europee
La Definizione di Operatore Economico
L’articolo 1, comma 1, lettera l), dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, recependo le direttive europee, definisce l’“operatore economico” come qualsiasi persona o ente, indipendentemente dalla forma giuridica, che offra sul mercato prestazioni di lavori, servizi o forniture. Tale definizione include:
- Persone fisiche, quali professionisti singoli;
- Società tra professionisti e società di ingegneria;
- Consorzi e raggruppamenti temporanei.
Disciplina degli Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura
L’articolo 66 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:
- Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento diversi prestatori di servizi, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica o sulla qualificazione soggettiva;
- Le prestazioni di ingegneria e architettura, comprendenti progettazione, calcoli strutturali e direzione lavori, rientrano tra gli appalti di servizi.
La Nozione di Prodotto Finale
A differenza degli incarichi di consulenza o ricerca, che producono un “prodotto intermedio” (es. pareri o studi), le prestazioni di ingegneria e architettura sono finalizzate a un “prodotto finale”, ossia un progetto o un calcolo tecnico direttamente utilizzabile dalla stazione appaltante.
Le Linee Guida della Corte dei Conti Emilia-Romagna: Analisi Critica
La Tesi della Corte dei Conti
Secondo la Corte dei Conti, la qualificazione di una prestazione come appalto di servizi o incarico di lavoro autonomo dipenderebbe da:
- L’assenza o presenza di un’organizzazione di mezzi e capitali;
- La qualità soggettiva del prestatore (imprenditore vs professionista).
Questa impostazione si basa su una distinzione ormai superata dalla normativa europea, che non limita la nozione di operatore economico alla figura dell’imprenditore.
Contraddizioni con il D.Lgs. 36/2023
L’impostazione della Corte non considera che:
- Il Codice dei Contratti Pubblici qualifica come appaltatore qualsiasi operatore economico, inclusi i professionisti singoli;
- Le prestazioni di ingegneria e architettura, producendo un risultato vincolante per la PA, non possono essere assimilate a incarichi di lavoro autonomo.
Rischi di Applicazione Distorta
La tesi della Corte rischia di:
- Ridurre la trasparenza e la competitività nelle procedure di affidamento;
- Incentivare l’utilizzo improprio degli incarichi di lavoro autonomo, eludendo le garanzie previste dal Codice dei Contratti.
Profili Giurisprudenziali: Il Superamento delle Distinzioni Soggettive
La Giurisprudenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha chiarito che:
- Le prestazioni di ingegneria e architettura rientrano tra gli appalti di servizi, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del prestatore (Sez. VI, sentenza n. 1851/2023);
- La natura intellettuale della prestazione non esclude l’applicazione del Codice, purché vi sia un risultato vincolante per la stazione appaltante.
Compatibilità con le Direttive Europee
Le direttive UE 2014/24/UE e 2014/25/UE promuovono:
- La più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche;
- L’abolizione di criteri soggettivi che possano limitare l’accesso alle procedure di affidamento.
Implicazioni Operative per le Stazioni Appaltanti
Redazione dei Bandi di Gara
Le stazioni appaltanti devono:
- Indicare chiaramente che le prestazioni di ingegneria e architettura sono oggetto di appalto di servizi;
- Evitare riferimenti a qualificazioni soggettive non previste dal Codice.
Controlli sulla Qualificazione dei Partecipanti
Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, è necessario:
- Verificare la qualificazione tecnica e professionale dei partecipanti;
- Assicurare che tutti gli operatori economici siano valutati secondo criteri oggettivi.
Conclusioni e Prospettive Future
La deliberazione della Corte dei Conti Emilia-Romagna solleva questioni rilevanti, ma appare in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente. Il D.Lgs. 36/2023, in linea con le direttive europee, promuove un approccio inclusivo e trasparente, superando distinzioni soggettive non più giustificate.
Per garantire un’applicazione uniforme della normativa, è auspicabile:
- L’emanazione di linee guida interpretative da parte dell’ANAC;
- Un monitoraggio costante delle prassi applicative da parte delle autorità di vigilanza.
Il riconoscimento delle prestazioni di ingegneria e architettura come appalti di servizi rappresenta una garanzia per la trasparenza e la competitività nelle procedure pubbliche, a beneficio dell’intero sistema amministrativo.
Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)