Con una recente comunicazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha chiarito che il limite al 30% per i subappalti non è più consentito, poiché in contrasto col codice e le regole Ue.


Con una recente comunicazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione  ha aggiornato le disposizioni sui limiti relativi ai subappalti nel settore degli appalti pubblici, in un contesto di armonizzazione con le normative europee. In particolare, con il Parere di Funzione consultiva n. 31 del 17 giugno 2024, l’Anac ha fatto chiarezza sul superamento del limite del 30% precedentemente imposto per i subappalti.

Addio al limite al 30% sui subappalti: parola dell’Anac

Questo limite, che era previsto dal Codice dei contratti pubblici in vigore fino a poco tempo fa, era stato oggetto di contestazioni a livello europeo.

Contesto e adeguamento normativo

Il limite del 30% per i subappalti era stato inserito nel Codice dei contratti pubblici con l’intento di garantire che le imprese principali non trasferissero una quota eccessiva del lavoro a subappaltatori, mantenendo così un controllo maggiore sui contratti pubblici. Tuttavia, tale limite ha incontrato l’opposizione delle normative europee.

Le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare le sentenze del 27 novembre 2019 (causa C-402/18) e del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), hanno chiarito che il limite imposto non era in linea con le direttive europee 2004/18/CE e 2014/24/CE. Queste direttive stabiliscono i principi di non discriminazione e parità di trattamento, ed esigono una maggiore flessibilità rispetto alle restrizioni nazionali.

Implicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici

In risposta a queste decisioni e al parere del giudice amministrativo, l’ANAC ha stabilito che il limite del 30% non è più applicabile. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici, che gestiscono i contratti pubblici, devono ora conformarsi alle norme europee riguardanti i subappalti.

Questo cambiamento implica che le autorità competenti non possono più imporre restrizioni sui subappalti basate sul limite del 30% precedentemente in vigore. Al contrario, devono seguire le disposizioni comunitarie che non fissano un tetto rigido alla percentuale di lavoro che può essere subappaltata. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno ora una maggiore libertà nel decidere i termini e le condizioni dei subappalti, purché rispettino i principi fondamentali stabiliti dalle direttive europee, come la trasparenza e l’equità.

Implicazioni pratiche

Questa rimozione del limite del 30% rappresenta una significativa evoluzione nella regolamentazione degli appalti pubblici. Le imprese che partecipano a gare d’appalto ora possono organizzare i loro contratti e subappalti in modo più flessibile, adattandosi meglio alle esigenze dei progetti e alle competenze disponibili. Tuttavia, resta fondamentale che tutte le operazioni di subappalto siano condotte in conformità con i requisiti di trasparenza e di competitività previsti dalle normative europee.

Questa modifica rappresenta un passo importante verso una maggiore coerenza tra le normative italiane e quelle dell’Unione Europea, facilitando così una gestione più flessibile e armonizzata degli appalti pubblici.

Il testo del parere

Qui il documento completo.