Arriva il codice tributo che le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e quelle che organizzano e producono spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, dovranno indicare nel modello F24 per utilizzare il credito d’imposta loro riconosciuto in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione e promozione di registrazioni musicali, audio e video, di opere prime o seconde di nuovi talenti. A istituirlo, la risoluzione n. 4/E del 18 gennaio 2016. Consente di utilizzare il bonus in compensazione, tramite modello F24. La delega deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline.
È questo l’ultimo tassello per dare concreta attuazione a quanto previsto dall’articolo 7 del Dl 91/2013 (“decreto valore cultura”) che, per la finalità indicata, ha stanziato 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
L’agevolazione – pari al 30% dei costi sostenuti in quel triennio per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, che siano opere prime o seconde di nuovi talenti – va calcolata su una somma non superiore a 100mila euro per ciascuna opera; il bonus, pertanto, potrà arrivare al massimo a 30mila euro. Inoltre, nell’intero triennio, ogni impresa non potrà “conseguire” più di 200mila euro di credito.
Il successivo decreto 2 dicembre 2014 del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha individuato, tra l’altro, le spese agevolabili, la procedura per accedere al bonus e le modalità di fruizione. In relazione a quest’ultimo aspetto, è stabilito che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, da presentare soltanto attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
A tale scopo, la risoluzione 4/2016 ha istituito un codice tributo ad hoc: “6849”, che deve essere riportato nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, qualora il contribuente debba restituire l’agevolazione fruita, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito.