fatture-elettroniche-scartate-omessa-fatturazioneFatture Elettroniche scartate e omessa fatturazione: le sanzioni relative a un eventuale lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI e che di conseguenza risultano come “non emesse”.

Nel principio di diritto 23 dell’11 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle sanzioni previste nei casi di omessa fatturazione a seguito dello scarto dal Sistema di Interscambio di un lotto di fatture.

A precisare il quadro sanzionatorio è stata l’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 23 dell’11 novembre 2019.

L’Agenzia delle Entrate così prova a fare la quadra del cerchio attorno a questa fattispecie, per invitare i diretti interessati a ravvedersi per tempo.

Fatture Elettroniche scartate e omessa fatturazione: le sanzioni

In buona sostanza, secondo quanto precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018:

«La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse»

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Infatti, per ciascuna violazione si prevedono le seguenti sanzioni:

  • «fra il novanta e il cento ottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro;
  • «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo». (Ipotesi specificamente introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).

Tuttavia ci sono delle eccezioni per cui le sanzioni:

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile (si veda la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019).

A questo link il testo completo del principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it