documento unico di circolazioneDal 1° luglio 2018 il Documento unico di circolazione diventerà realtà: la novità in arrivo sostituirà il libretto di circolazione ed ingloberà anche i dati presenti nel certificato di proprietà. Quali sono le novità?


 

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 877/2017, ha evidenziato che senza una vera unificazione delle banche dati (quella del Pubblico registro automobilistico gestito dall’Aci e quella e dell’Archivio nazionale dei veicoli gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il decreto legislativo attuativo della delega Madia rischia di non centrare gli obiettivi che l’Esecutivo si è prefissato.

 

Il non lineare testo della delega, e l’incertezza che ne discende sul piano esegetico, hanno probabilmente influito sull’operato del Governo, il quale, se da un lato ha colto alcune opportunità di semplificazione e razionalizzazione procedimentale, dall’altro sembra aver abdicato alla finalità primaria della riorganizzazione strutturale e soprattutto a quella – strettamente connessa alla riduzione dei costi gestionali – della unificazione delle banche dati.

 

Dinanzi agli imperativi ed alle opzioni di riorganizzazione prospettate dal legislatore delegante, la scelta operata dal Governo con lo schema di decreto in esame è quella di prevedere l’emissione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 1° luglio 2018, di un “documento unico” costituito dalla (nuova) carta di circolazione, incorporante anche i dati di proprietà degli autoveicoli, ad oggi contenuti nel certificato di proprietà.

 

Trattasi di un’importante novità, certamente rilevante sul piano dei rapporti tra amministrazione e cittadino, frutto di una razionalizzazione suggerita dal legislatore delegante che incide, non solo sul versante degli oneri amministrativi a carico dei cittadini in ordine alla richiesta, custodia ed esibizione, ma anche su quello dei costi della produzione, archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione.

 

Si pone così fine a una duplicazione difficilmente giustificabile, derivante dalla storica coesistenza di due archivi non comunicanti, o comunque parzialmente disallineati, e conseguentemente preposti al rilascio di due documenti distinti.

 

Tale intervento costituisce un ulteriore tassello nel quadro della semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadino e, per esso, la Commissione speciale non può che esprimere un giudizio incondizionatamente favorevole.

 

Esso potrebbe, tuttavia, non essere reputato sufficiente per ritenere compiutamente attuata la delega (cfr. infra, §6).

 

La legge delega, nell’indicare le opzioni delle quali si è già fatto cenno, sembra richiedere in modo inequivoco l’introduzione di“un’unica modalità di archiviazione”, dovendo per essa intendersi (secondo l’esegesi finalistica preferibile, in quanto orientata alla riduzione dei costi gestionali) l’istituzione di una banca dati unificata, o comunque alimentata, a prescindere dalla tipologia del dato, per il tramite di un’unica modalità d’archiviazione.

 

Che sia così, e che non si tratti piuttosto di modalità di comunicazione fra banche dati destinate a rimanere autonome e distinte, lo si ricava, del resto, dall’esame del quadro normativo previgente, che già prevede modalità di dialogo ed interrelazione tra le due banche dati gestite dalla Motorizzazione civile (Archivio Nazionale dei Veicoli-A.N.V.) e dall’A.C.I. (Pubblico Registro Automobilistico-P.R.A.). L’art. 226 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), nel prevedere che “presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l’archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli …..” già chiarisce, infatti, che “6.. l’archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

 

Non solo. L’istituzione dello Sportello Telematico dell’Automobilista (S.T.A.), ad opera del DPR n. 358/2000, ha di fatto già realizzato — a beneficio dei cittadini e degli operatori professionali — un unico canale logico di accesso per la richiesta e il rilascio contestuali sia della carta di circolazione sia del certificato di proprietà, basandosi su una articolata cooperazione applicativa dei due sistemi informativi (A.N.V. e P.R.A.).

 

Ciò che la legge delega, quindi, sembrava richiedere era compiere un ulteriore passo avanti verso la compenetrazione delle due banche dati, tanto da contemplare, sempre che ne fosse verificata la “sostenibilità organizzativa ed economica,finanche l’unicità del soggetto gestore, individuabile nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, “eventualmente”, in una Agenzia appositamente costituita.

 

In allegato il testo completo del parere.