danno vacanza rovinataAnche le vacanze pianificate nel migliore dei modi e organizzate nel dettaglio possono essere rovinate. Disservizi, inadempimenti, condizioni differenti da quelle prenotate e pagate possono talvolta trasformare un’occasione di divertimento e relax in una fonte di stress e di disagio fisico e piscologico.

Se i disservizi e gli inadempimenti sono tali da provocare danni, di tipo patrimoniale o non, il turista consumatore ha diritto ad un risarcimento, oggi riconosciuto a livello nazionale e internazionale da norme di diritto interno e da Direttive CEE. Scopriamo insieme che cos’è il danno da vacanza rovinata, chi ne risponde e come richiedere il risarcimento.

Danno da vacanza rovinata: che cos’è e quando si verifica

Il danno da vacanza rovinata è una particolare tipologia di danno che rientra nella categoria dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’istituto giuridico tutela sia gli interessi economici del consumatore, sia quelli di natura non patrimoniale lesi dalla perdita di un’occasione di piacere, svago e relax. È disciplinato nelle sue diverse accezioni da norme di diritto interno e da Direttive CEE.

Nello specifico gli art. 43, 46 e 47 del Codice del Turismo, oggi sostituti dall’art. 1 e successivi del D.Lgs. n. 62/2018 emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, stabilisce che:
“se l’inadempimento delle prestazioni e i difetti di conformità che formano oggetto del pacchetto non sono di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi assunti con i rispettivi contratti:

  • il risarcimento dei danni patrimoniali, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, senza spese del consumatore. La riduzione del prezzo deve interessare “il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore”
  • il risarcimento del danno non patrimoniale inteso come danno morale psicofisico “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”

Responsabilità, onere della prova e prescrizione

L’organizzatore o il venditore sono tenuti al risarcimento dei danni secondo le rispettive responsabilità assunte e specificate nei contratti. La responsabilità per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni scatta solo se non attribuibile al consumatore, non dipesa da cause di forza maggiore e non determinata da fatti imprevedibili o inevitabili riferibili ad un terzo soggetto estraneo (che non collabora con l’organizzatore o il venditore).

Dal punto di vista probatorio il viaggiatore che ha subito il danno e vuole ottenere il risarcimento ha l’onere di dimostrare gli inadempimenti, le difformità di prestazioni rispetto a quelle pattuite e la violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’organizzatore o del venditore che, a sua volta, deve invece provare di aver agito con normale diligenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni.

Come anticipato, il consumatore oltre a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali, la risoluzione del contratto e la restituzione dei soldi ha diritto al risarcimento del danno morale inteso come disagio psico-materiale “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta” ovvero alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata.

Per provare la presenza del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” il consumatore non è tenuto a dimostrare il malessere psico-fisico subito: basterà dimostrare l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto del pacchetto turistico, non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. Non è possibile richiedere il rimborso per disagi, fastidi e pregiudizi di lieve entità e considerati dalla giurisprudenza come normalmente tollerabili.

Prima di intraprendere azioni legali è necessario presentare un reclamo formale al venditore o all’organizzatore, possibilmente durante il soggiorno quando si riscontrano disservizi, problemi e differenze nei servizi e/o nelle condizioni di viaggio e soggiorno pattuite. Per rafforzare la propria posizione è sempre consigliato allegare al reclamo una documentazione che provi i disservizi denunciati e i disagi subiti come fotografie, fatture, scontrini e testimonianze di altri viaggiatori.

Termini di prescrizione L’art. 1 del D.Lgs. n. 62/2018, che ha abrogato e ampliato la disciplina giuridica dettata dal Codice del Turismo, stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata “si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto”. Per i danni patrimoniali diversi da quelli alla persona, come ad esempio le spese aggiuntive sostenute per i disservizi subiti, i termini della prescrizione per presentare la richiesta si riducono ad un anno dal rientro del consumatore dal viaggio. Il testo completo del D.Lgs. n. 62/2018 è disponibile al seguente link.


Fonte: articolo di Martina Pietrograzia