La recente sentenza della Consulta numero 143/2024 riconosce l’esistenza del genere “non binario”: tuttavia per il suo riconoscimento effettivo occorre una riforma da parte del legislatore.
La Corte costituzionale ha affrontato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano riguardo la rettificazione di attribuzione di sesso, fornendo importanti chiarimenti e decisioni.
I giudici si sono in particolare espressi sull’articolo 1 della legge n. 164 del 1982, riguardanti la possibilità di riconoscere un genere “non binario” (né maschile né femminile).
Che cosa si intende per genere “non binario”?
Il concetto di genere non binario si riferisce a identità di genere che vanno oltre la tradizionale classificazione binaria di maschio e femmina. Invece di aderire strettamente a questi due poli, il genere non binario può includere una varietà di esperienze.
Le persone non binarie possono:
- identificarsi con una combinazione di maschile e femminile: ad esempio, possono sentirsi parte di entrambi i generi contemporaneamente.
- non identificarsi con nessuno dei due generi: alcuni potrebbero sentirsi al di fuori del concetto di genere tradizionale e preferire non essere associati a maschio o femmina.
- identificarsi con un genere completamente diverso: alcuni possono adottare un’identità di genere che non è riconosciuta nel sistema binario, come il genere agender (privo di genere) o il genere fluid (che cambia nel tempo).
In sintesi, il genere non binario riconosce che l’identità di genere è complessa e può variare ampiamente al di là delle categorie fisse.
Il parere della Consulta sul riconoscimento del genere “non binario”
La Corte ha riconosciuto che la percezione di non appartenenza né al sesso maschile né a quello femminile può generare un significativo disagio personale. Questo aspetto è centrale nel nostro ordinamento costituzionale che valorizza il principio personalistico (art. 2 Costituzione). La mancata considerazione di questa realtà può infatti comportare discriminazioni e compromettere il benessere psicofisico della persona, richiamando così i principi di dignità sociale e tutela della salute (artt. 3 e 32 Costituzione).
Pertanto, la Corte ha invitato il legislatore a considerare la condizione non binaria, poiché allo stato attuale l’introduzione di un terzo genere nello stato civile richiederebbe una revisione legislativa di ampio respiro che coinvolgerebbe vari settori dell’ordinamento giuridico, come il diritto di famiglia, del lavoro, dello sport, e la gestione dei luoghi di contatto come carceri e ospedali.
La sentenza evidenzia infatti come l’attuale sistema binario (uomo-donna) sia radicato in numerose leggi e regolamenti, rendendo necessaria una riforma legislativa complessiva per considerare un eventuale terzo genere.
Interventi chirurgici e transizione di genere
In un altro punto cruciale, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011. La norma attuale richiede l’autorizzazione del tribunale per il trattamento medico-chirurgico anche quando le modifiche dei caratteri sessuali siano già sufficienti per la rettificazione del sesso.
La Corte ha osservato che il percorso di transizione di genere può essere completato anche senza interventi chirurgici, attraverso trattamenti ormonali e supporto psicologico. La prescrizione di un’autorizzazione giudiziale per un intervento chirurgico, dopo che la rettificazione è stata già disposta, è quindi irragionevole e non risponde alla ratio legis. Questo regime autorizzatorio, in tali casi, risulta essere una violazione dell’art. 3 Costituzione poiché non è più necessario a determinare i presupposti per la rettificazione del sesso.
Un passo avanti nel riconoscimento del binarismo di genere?
In conclusione questa sentenza segna un passo importante nel riconoscimento e nella tutela dei diritti delle persone che non si identificano nel binarismo di genere, sollecitando il legislatore a intervenire per adeguare le norme alle nuove sensibilità sociali e giuridiche. Allo stesso tempo, chiarisce che la transizione di genere può essere riconosciuta anche senza la necessità di interventi chirurgici, semplificando il percorso per le persone transgender.
Il testo della sentenza
Qui il documento completo.