Il conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato ai centri comunali di raccolta: istruzioni operative dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Le novità introdotte dal decreto-legge cd. “Ambiente”
È stata pubblicata in G.U. Serie Generale n. 294 del 16 dicembre 2024, la legge 3 dicembre 2024, n. 191, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”
La legge è vigente dal 17 dicembre 2024.
Di fatto, una delle novità più rilevanti del decreto-legge n. 153/2024 (cd. decreto “Ambiente”), è contenuta nell’articolo 4, rubricato con il titolo: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’economia circolare”, che inserisce nel d.lgs. n. 152/2006, Allegato L-quinquies alla parte IV, recante «Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2» – dopo il numero 20 – il seguente:
«20 -bis Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato».
Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche
Anche le utenze non domestiche (ad esempio: pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali, autoriparatori, uffici e agenzie) possono produrre rifiuti urbani.
Perché un rifiuto, prodotto nell’ambito di un’attività economica, possa definirsi urbano, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006, deve soddisfare contestualmente due condizioni:
- che sia ricompreso nell’elenco contenuto nell’allegato L-quater alla Parte IV, d.lgs. 152/2006;
- che sia prodotto da una delle categorie di attività riportate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV, d.lgs. m. 152/2006.
ALLEGATO L-QUATER
Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).
FRAZIONE | DESCRIZIONE | EER |
RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
Rifiuti dei mercati | 200302 | |
CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
Carta e cartone | 200101 | |
PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
Plastica | 200139 | |
LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 | |
METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
Metallo | 200140 | |
IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
Vetro | 200102 | |
TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
Abbigliamento | 200110 | |
Prodotti tessili | 200111 | |
TONER | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.
ALLEGATO L-QUINQUIES
Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).
- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- -bis Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.
Istruzioni operative del DL Ambiente per i rifiuti verde pubblico e privato
Alla luce della revisione introdotta dal decreto-legge n. 153/2024, i rifiuti prodotti nell’ambito della manutenzione del verde pubblico e privato si classificano come rifiuti urbani, in quanto ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato L-quater(rifiuti organici) e prodotti da un’attività elencata (al punto 20-bis) nell’Allegato L-quinquies.
Con il corollario evidente che gli stessi, anche allorquando prodotti da un manutentore del verde privato, a partire dal 18 ottobre 2024, possono (finalmente) essere conferiti al servizio pubblico e, in particolare, al centro comunale di raccolta.
A quali condizioni?
Il manutentore dovrà essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, d.lgs. n 152/2006, nella categoria 2-bis.
Il medesimo, nel trasporto degli sfalci e potature (rifiuti urbani) al centro comunale di raccolta, è esentato dalla compilazione dei FIR, ai sensi dell’articolo 193, comma 7, d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento alla gestione operativa dei rifiuti da sfalci e potature presso i centri di raccolta, il Ministero dell’ambiente, nella nota prot. n. 0039940 del 3 marzo 2025, ha precisato:
“Il fatto che i rifiuti della manutenzione del verde privato che derivano da attività professionali siano considerati urbani, non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione di accesso”.
La norma prevede, infatti, che, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 198 comma 2, d.lgs. n. 152/2006, gli enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, disciplinino l’organizzazione e la gestione dei centri comunali di raccolta, ivi incluse le tipologie di rifiuti conferibili e le condizioni di accesso da parte delle utenze. Di conseguenza, attraverso appositi regolamenti, i Comuni e gli Enti di Governo d’Ambito possono regolamentare le modalità di raccolta di questi flussi e prevedere specifiche limitazioni di accesso ai centri comunali di raccolta da parte delle utenze non domestiche.
Regolamentazioni da parte dei Comuni
Secondo il Ministero dell’ambiente, i regolamenti (comunali o d’ambito) possono stabilire, in funzione dell’adeguatezza dei propri centri in termini di spazio e attrezzature, specifiche giornate e orari di conferimento per i rifiuti del verde privato, definire le caratteristiche e limitare le quantità conferibili per singola utenza, arrivando finanche a non prevedere l’accesso di tali flussi, laddove i centri di comunali non dispongano di spazi e attrezzature adeguati. Queste misure sono pensate per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani e garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture comunali.
Tuttavia, le utenze non domestiche potrebbero essere soggette a regolamentazioni più stringenti, come il pagamento di tariffe aggiuntive legate alla necessità di mettere a disposizione un servizio dedicato (es. volumetrie aggiuntive, orari dedicati ecc.), o la necessità di dimostrare che il rifiuto conferito provenga da un’attività svolta all’interno del territorio comunale di riferimento del centro comunale di raccolta a cui viene conferito il rifiuto.
Inoltre, la previsione di istituzione di specifiche tariffe di conferimento per tutte le utenze, comprese le domestiche, anche con modalità semplificate, risulta conforme alle previsioni del dm 20 aprile 2017 che all’articolo 4 stabilisce quanto segue: “Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite”.
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