Il Consiglio di Stato è intervenuto sui profili di legittimità dell’esclusione da un concorso – nella specie per agente di Polizia – per la presenza di tatuaggi sul corpo.
Concorso di Polizia e tatuaggi: il Consiglio di Stato Sezione IV, con la sentenza n. 658/2020, ha espresso il proprio parere in merito a una casistica di questo tipo.
La ricorrente, nel caso in esame, ha partecipato al concorso pubblico per agente della Polizia di Stato. Dopo aver superato la prova preselettiva e la prova di efficienza fisica, è stata sottoposta, alla visita per l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici.
A quel punto la commissione ha espresso nei suoi confronti il giudizio di non idoneità al servizio di Polizia, avendo rilevato la presenza di “un tatuaggio in via di rimozione in zona non coperta dall’uniforme. Questa rilevazione ha causato la conseguente esclusione della candidata dalle fasi successive del concorso.
Concorso di Polizia e tatuaggi: il Consiglio di Stato si pronuncia
A parere del candidato scartato dalla selezione, l’atto di esclusione sarebbe illegittimo nella parte in cui prevede che l’assenza di imperfezioni e di infermità debba sussistere al momento del compimento degli accertamenti psico-fisici.
L’obiezione riguarda infatti questa fase, rispetto al momento della presa di servizio o di presentazione al corso. Ipotesi queste ultime ritenute più conformi al principio di proporzionalità per la ragionevole certezza per il candidato di essere assunto.
Secondo i giudici, tuttavia, il tatuaggio, sebbene in fase di rimozione, è comunque visibile con l’uniforme estiva di ordinanza, non giovando a tal fine l’orologio come copertura, che non è parte dell’uniforme.
Il tatuaggio in questione è certamente non deturpante né indice di personalità abnorme. Ma l’art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lett. b del d.m. n. 198 del 2003 dispone anche che non debba essere visibile con l’uniforme, mentre nel caso di specie lo era al momento della visita, sebbene fosse in fase di rimozione.
A questo link il testo completo della Sentenza.