Con la sentenza n. 7/2017, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sancito il principio di diritto in base al quale i provvedimenti della commissione esaminatrice – nel caso di specie degli aspiranti avvocati – son adeguatamente motivati anche quando si fondano su valutazione numerica delle prove, attribuita in base ai criteri predeterminati.
La risposta fornita dalla giurisprudenza è stata pressochè univoca nel ritenere la sufficienza della espressione del voto in forma numerica (tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2010 n. 445: “in sede di valutazione degli elaborati scritti presentati dai candidati agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non è richiesta, da parte della competente commissione, l’apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo, sui verbali relativi alle operazioni di correzione, non avendo detti verbali la finalità di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso con il punteggio numerico”).
L’Adunanza Plenaria ritiene quindi che sia il caso di ribadire con riferimento alla disciplina previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.
E’ poi appena il caso di precisare che la (sola) circostanza che nell’ambito della propria piena discrezionalità il Legislatore abbia ritenuto di innovare il sistema previgente attraverso la prescrizione di cui al più volte richiamato articolo 46 comma 5 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, né vale a connotare di illegittimità la previgente disciplina che è conforme al tradizione orientamento della giurisprudenza, né può condurre a sospetti di incostituzionalità in ordine alla scelta legislativa di prevedere una norma transitoria che differisca l’entrata in vigore della disciplina innovativa, stante la circostanza che quella previgente (la cui portata applicativa è stata appunto temporalmente “prorogata”) è stata a più riprese ritenuta costituzionalmente legittima.
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