concorsi-pubblici-laurea-vecchio-ordinamentoLa laurea conseguita con il vecchio ordinamento ai fini del punteggio nei concorsi pubblici: una recente sentenza del TAR Lazio se ne occupa, comparandola a quella conseguita con il nuovo ordinamento. Ecco i dettagli.


Nel caso in esame la candidata, che ha partecipato al Concorso ufficio per il processo al Ministero di giustizia, lamenta il mancato riconoscimento di due punti, previsti dall’art. 6, comma 2, lett. b n. 1, del bando per il possesso della Laurea magistrale LMG/01 Giurisprudenza”.

Secondo la ricorrente questo titolo di studio equivaleva a quello indicato nel bando di concorso sotto la voce Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”.

Scopriamo nello specifico qual è stata la valutazione dei giudici in questo caso.

Concorsi Pubblici: la laurea vecchio ordinamento vale di più?

L’argomento di riferimento della Sentenza, come intuibile, è quello relativo al riconoscimento dei punteggi nei concorsi pubblici (qui potete consultare un approfondimento sulla materia).

In breve, secondo  l’orientamento del Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lazio:

Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Pertanto vanno conseguentemente annullati gli atti avversati nella parte in cui è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante.

L’Amministrazione dovrà pertanto provvedere al riesame della posizione della candidata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza del TAR.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui di seguito il testo completo della Sentenza.

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it