Nell’analisi curata dal Dottor Luca Leccisotti si analizza la possibilità di sostituire un componente in corso di valutazione all’interno di una commissione giudicatrice in una gara d’appalto.
L’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che:
Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
L’articolo parla di composizione, ma nulla dice in merito ad un’eventuale variazione del collegio giudicante in corso di valutazione delle offerte.
Commissione giudicatrice in Gara: possibile sostituire un componente in corso di valutazione?
Recentemente in una sentenza del Consiglio di Stato, la n.3847 del 18 maggio 2021, i giudici sanciscono che la commissione opera validamente solo in forma collegiale. Questa forma collegiale non può subire assolutamente variazioni (esempio con la maggioranza dei componenti nominati…) e deve sempre essere insediata nella sua interezza, anche se telematicamente riuniti. Infatti il comma 2 dell’art.77 prevede che la commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Se dovesse accadere di sostituire un componente della commissione, tale istruttoria non necessita la integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte.
Infatti il nuovo componente può fare proprie le valutazioni delle offerte già valutate nel precedente assetto collegiale e valutare le offerte che gli verranno sottoposte.
I giudici sostengono che non è presente nel nostro ordinamento un principio legislativo assoluto della immodificabilità delle commissioni giudicatrici. E’ normale che un componente possa dimettersi o comunque non farne piu parte.
I componenti delle commissioni, quindi, possono sempre essere sostituiti in corso di gara.
Fonte: articolo di Luca Leccisotti - Comandante di Polizia Locale ed esperto in Appalti