Il “correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), introdotto con il D.Lgs. 209/2024, ha determinato significative modifiche al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, stabilendo l’obbligatorietà della qualificazione per tutte le categorie di opere scorporabili, siano esse generali o specializzate.


Questa riforma, sintetizzata nell’articolo 71, abroga l’articolo 12 del D.L. 47/2014, eliminando le distinzioni precedenti tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria.

Il presente contributo analizza il nuovo quadro normativo, evidenziando le implicazioni pratiche per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, con un focus sui requisiti di qualificazione, il subappalto e la progettazione delle gare.

Il Nuovo Regime delle Categorie Scorporabili

Quadro Normativo

Con l’abrogazione dell’articolo 12 del D.L. 47/2014, il sistema introdotto dal correttivo uniforma il regime di qualificazione per tutte le categorie di opere scorporabili. L’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 sancisce che:

  • La qualificazione è obbligatoria per tutte le categorie di opere scorporabili;
  • La partecipazione alla gara è consentita agli operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori;
  • Per le lavorazioni non qualificate, è previsto il ricorso al subappalto necessario.

Questa disposizione elimina le incertezze interpretative che caratterizzavano il precedente sistema, in cui la qualificazione era obbligatoria solo per alcune categorie specializzate.

Obblighi delle Stazioni Appaltanti

Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di individuare nei documenti di gara:

  • La categoria prevalente;
  • Le categorie scorporabili;
  • Le categorie per cui è richiesta la qualificazione obbligatoria.

L’articolo 31, comma 7, dell’Allegato I.7 specifica che le voci del computo metrico estimativo devono essere aggregate in base alle categorie di appartenenza per determinare gli importi e identificare le lavorazioni soggette a qualificazione obbligatoria.

Implicazioni per gli Operatori Economici

Requisiti di Partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare a una gara se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente, ma devono:

  • Essere qualificati per tutte le categorie di opere scorporabili;
  • Ricorrere al subappalto per le lavorazioni per cui non dispongono della qualificazione.

Questa disposizione incentiva una maggiore specializzazione e competitività tra gli operatori, riducendo il rischio di affidamenti a soggetti non qualificati.

Subappalto Necessario

Il subappalto necessario, già disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. 36/2023, diventa una soluzione centrale per garantire l’esecuzione delle opere scorporabili da parte di operatori qualificati. Tuttavia, è fondamentale che:

  • La stazione appaltante specifichi chiaramente le categorie subappaltabili nei documenti di gara;
  • Gli affidatari garantiscano il rispetto dei requisiti di qualificazione per i subappaltatori.

Criticità e Questioni Interpretative

Mancanza di Limiti Quantitativi per le Categorie Scorporabili

Il nuovo Codice non prevede limiti quantitativi espliciti per individuare le categorie scorporabili. Sebbene l’articolo 40 dell’Allegato I.7 riduca dal 15% al 10% la soglia per individuare opere di rilevante complessità tecnica, questa modifica si applica esclusivamente alla progettazione, lasciando margini di discrezionalità alle stazioni appaltanti.

Eliminazione della Distinzione tra Categorie Generali e Specializzate

L’uniformazione del regime di qualificazione elimina le certezze acquisite con il precedente sistema. In particolare, l’abrogazione dell’articolo 12 del D.L. 47/2014 pone nuove sfide interpretative per gli operatori economici e le stazioni appaltanti, richiedendo maggiore attenzione nella fase di progettazione delle gare.

Riflessi sul Sistema di Avvalimento e RTI

La necessità di qualificazione obbligatoria per tutte le categorie scorporabili incide significativamente sull’avvalimento e sulla costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). Gli operatori economici devono:

  • Dimostrare la disponibilità dei requisiti tramite avvalimento per le categorie non qualificate;
  • Formare RTI con soggetti qualificati per garantire l’esecuzione delle lavorazioni.

Proposte Operative e Raccomandazioni

Formazione delle Stazioni Appaltanti

Le stazioni appaltanti devono essere adeguatamente formate per:

  • Individuare correttamente le categorie scorporabili;
  • Garantire la coerenza tra il computo metrico estimativo e i requisiti di qualificazione;
  • Predisporre bandi chiari e dettagliati, riducendo il rischio di contenziosi.

Supporto agli Operatori Economici

Per agevolare la partecipazione degli operatori economici, sarebbe utile:

  • Pubblicare linee guida operative sulle categorie scorporabili;
  • Incentivare la formazione di RTI e il ricorso all’avvalimento.

Monitoraggio e Revisione del Sistema

L’ANAC e il MIT dovrebbero monitorare l’applicazione del nuovo regime di qualificazione, promuovendo eventuali modifiche normative per:

  • Chiarire i limiti quantitativi per le categorie scorporabili;
  • Ridurre le incertezze interpretative relative alle opere di rilevante complessità tecnica.

Conclusioni

Il nuovo regime di qualificazione obbligatoria per tutte le categorie di opere scorporabili rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione degli appalti pubblici, ma pone anche sfide significative per le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Una corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 richiede un impegno congiunto per garantire trasparenza, competitività e legalità nelle procedure di gara.

Con un approccio coordinato e strumenti operativi adeguati, il sistema può contribuire a migliorare la qualità degli affidamenti pubblici, promuovendo al contempo la crescita e la specializzazione degli operatori economici.


Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)