A rispondere all’interrogativo è, in una recentissima Sentenza, il Consiglio di Stato. Ecco cosa è stato deliberato.
Appalti, i punti sul curriculum dell’Impresa sono considerabili nella procedura di Gara? Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, nella Sentenza del 24 gennaio 2020, n. 611.
La Sentenza offre un importante contributo ai fini del corretto inquadramento della questione relativa alla possibile commistione tra requisiti di qualificazione e elementi dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione. E allo stesso tempo individua presupposti e limiti che la rendono legittima.
Scopriamo qual è il principio di diritto enunciato dai giudici amministrativi.
Appalti: punti sul curriculum dell’Impresa, come si valutano?
Nel caso specifici i giudici ammettono che nella valutazione delle offerte si tengano a mente anche aspetti di carattere soggettivo dell’operatore economico.
Nello specifico devono riguardare “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto”. In tale senso lart. 95, comma 6, lett. e) del codice dei contratti pubblici richiede che sia dimostrata “un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione” di quest’ultimo.
Secondo quanto disposto in giudizio, le attività “significative” che fanno curriculum alle Società implicano che le qualificazioni possedute il concorrente offrano garanzie di qualità nell’esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte.
Tuttavia,il rigoroso limite entro cui è normativamente ammessa una commistione tra requisiti di carattere soggettivo ed aspetti oggettivi delle offerte è giustificato dall’esigenza, espressa dal comma 1 dell’art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, che i criteri di aggiudicazione assicurino “una concorrenza effettiva”. E che, secondo quanto invece previsto dal comma 2 della medesima disposizione, siano rispettati i “principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento”.
Già in passato il CdS si era pronunciato sull’argomento, con la sentenza n. 279/2018.
In quella sede si disponeva che l’esperienza pregressa delle società va presa in considerazione nella valutazione delle offerte:
“… secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa la possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo riguarda solo gli appalti di servizi e sempre che ricorrano determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente illuminare la
qualità dell’offerta; inoltre, lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo…”
A questo link il testo completo della Sentenza.