appalti-pubblici-milleproroghe-2021Ecco le previsioni riferite agli appalti pubblici contenute nel Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, detto “Milleproroghe”.


Quali sono le novità per gli Appalti Pubblici dopo l’approvazione del Decreto Milleproroghe 2021?

Ricordiamo che questo Decreto introduce alcune proroghe delle modifiche a tempo inserite in vari decreti-legge sia di quest’anno che del 2019, dai più svariati campi.

Ricordiamo che il cosiddetto Milleproroghe è un decreto legge del Consiglio dei ministri volto a risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell’anno in corso.

Per una panoramica completa su tutte le proroghe disposte dal Milleproroghe 2021 potete leggere questo approfondimento.

Gli Appalti Pubblici dopo il Milleproroghe 2021

Ecco dunque, in estrema sintesi, alcune delle novità in materia.

Anticipazione dei prezzi

Proroga al 31 dicembre 2021 relativa all’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1, D.L. n. 34/2020)

Avvio procedure riservate ai soggetti attuatori

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati sulla base del progetto definitivo costituito almeno

  • da una relazione generale
  • dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste
  • dal computo metrico-estimativo
  • dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Novità per i subappalti

Con il comma 18 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per l’anno 2020 era sospesa l’obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche ed era anche aumentata l’originaria percentuale del 30% delle opere subappaltabili portandola al 40%.

Ora le deroghe al subappalto sono estese, anche, all’anno 2021.

Acquisto beni e servizi informatici Cloud SAAS (Software as a Service)

Infine, una novità importante arriva anche per le PA, per la rilevanza che l’articolo 75 del “Cura Italia”, regolante gli “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese” ha assunto per le amministrazioni aggiudicatrici.

In pratica, le amministrazioni aggiudicatrici in deroga ad ogni disposizione di legge sino al 31 dicembre 2021 sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service).

Trovate maggiori informazioni a questo link.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it