In una recente Sentenza del Consiglio di Stato si forniscono indicazioni sul numero massimo di pagine dell’Offerta negli Appalti: ecco tutti i dettagli.
Nel caso in esame la Società ricorrente ha impugnato gli atti afferenti alla procedura di gara per l’affidamento del servizio annuale, rinnovabile di un ulteriore anno, di vigilanza armata presso le strutture aziendali site nel centro storico di Napoli.
Secondo quanto riportato dalla ricorrente la società che si è aggiudicata l’appalto ha prodotto una relazione tecnica di ben 84 facciate, redatta in più passaggi con caratteri e interlinea inferiori a quelli richiesti (“file di testo di complessive n. 40 facciate massimo, in formato A4, con numerazione progressiva delle pagine, con carattere di scrittura minimo pari ad 11, con interlinea di 1,5”).
In questo modo si sarebbe avvalsa di uno spazio illustrativo delle proposte tecniche ben più ampio di quello concesso agli altri concorrenti, con ciò violando il principio di par condicio e di non discriminazione fra tutti i partecipanti della gara.
Appalti: numero massimo di pagine dell’Offerta
I chiarimenti e le Faq non sono idonei ad integrare o modificare la legge di gara. Essi, avendo natura meramente illustrativa delle regole della disciplina di gara, sono ammissibili nei limiti in cui non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della procedura selettiva.
Nel caso in esame i chiarimenti resi dalla stazione appaltante sulla composizione e sul numero di facciate dell’offerta, non sono stati accompagnati dalla previsione di alcuna sanzione (tantomeno quella espulsiva) applicabile per il caso della loro inosservanza e, comunque, (contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante) hanno introdotto una prescrizione (il numero massimo di pagine) per nulla contenuta nell’originaria lex specialis.
Inoltre i chiarimenti non hanno assunto “un’efficacia esplicativa di una prescrizione di gara, nel senso di limitarsi ad illustrane il contenuto per quanto concerne aspetti in essa già presenti, ma hanno introdotto un “quid novi” che “ha comportato una inammissibile modificazione sostanziale della lex specialis rispetto al suo originario contenuto precettivo”.
Il precedente giurisprudenziale, apparentemente difforme, citato dalla parte appellante (sentenza del Cons. Stato, sez. V, n. 6939 del 2022), fa riferimento al diverso caso in cui il disciplinare di gara prevedeva espressamente il divieto per la Commissione di gara di esaminare le facciate ulteriori a quelle previste come limite massimo.
Tuttavia nella controversia all’esame dei giudici, è il caso di ribadire, il disciplinare di gara non ha previsto alcuna sanzione per il caso del mancato rispetto dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica.
Pertanto, in questo caso, il ricorso è respinto.
Il testo completo della Sentenza
Potete consultare qui di seguito il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it