Appalti, la Clausola Territoriale è illegittima? Ecco cosa ha stabilito con una recente Sentenza, la 3147 del 15-05-2019, del Consiglio di Stato.
Nel caso specifico un Comune ha interposto appello nei confronti della sentenza 8 marzo 2018, n. 356 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, che ha accolto il ricorso di un Consorzio contro una lettera di invito. La lettera di invito alla gara d’appalto riguardava l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà comunale.
La controversia concerne la procedura negoziata, preceduta da avviso esplorativo, indetta da un Comune. Sulla base del criterio del prezzo più basso, recante la previsione di una “clausola di territorialità” imponente, per la partecipazione, che il concorrente disponga di una sede operativa in un determinato Comune o ad una distanza minima dalle sedi dell’Amministrazione comunale.
Appalti, Clausola Territoriale: cosa ha deciso il Consiglio di Stato?
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 15.05.2019, n. 3147, ha stabilito il seguente principio.
La clausola in questione dispone che
«i soggetti affidatari dei servizi in questione devono essere localizzati, per ovvie ragioni di economicità, in prossimità delle sedi dell’Amministrazione Comunale, e che quindi la partecipazione alla procedura dovrà essere limitata agli operatori economici che operano in tali zone […] saranno inoltre ammesse a partecipare le ditte che hanno la sede operativa localizzata in comuni limitrofi […] entro la distanza indicativa di 0,5 km dal confine comunale delle zone abitate dal Comune».
Si tratta di una clausola irragionevole, al di là del corredo motivazionale sotteso. In quanto preclusiva della partecipazione di operatori che, seppure ubicati nel territorio del Comune, non si trovino nelle sole frazioni collocate al di fuori del Comune, ad una distanza di soli 0,5 chilometri dal confine comunale con le frazioni abitate e/o industriali.
L’irragionevolezza è ravvisabile nella ristrettezza degli eterogenei parametri fissati dalla lettera di invito. Che, per quanto finalizzati all’economicità, violano in modo non proporzionato i principi di libera concorrenza e di massima partecipazione.
La comparazione degli interessi ha condivisibilmente indotto il primo giudice ad affermare che i limiti prima indicati di localizzazione territoriale incidono sulla par condicio della procedura.
In tal modo
«consentendo la partecipazione solo a imprese che risultino avere una sede entro un ristrettissimo perimetro, con l’effetto di favorire determinati operatori a discapito di altri, senza che detto discrimine appaia giustificato o proporzionato in relazione ad un qualche interesse ritenuto prevalente».