L’UE viene incontro agli stati membri colpiti da eventi meteorologici estremi: deroghe temporanee nel settore dell’agricoltura agli obblighi previsti dalla PAC.
Dal 2024, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare (Masaf), le Regioni e le Province autonome hanno ottenuto nuovi poteri per gestire eventi eccezionali e cause di forza maggiore legate alle condizioni meteorologiche. Questa riforma consente agli agricoltori di ricevere deroghe temporanee dagli obblighi previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) in situazioni di maltempo estremo, come piogge eccessive, siccità o ondate di calore.
Deroghe per il settore dell’agricoltura per eventi meteorologici estremi
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/1468, le istituzioni europee hanno avviato una mini riforma della PAC 2023-2027, rispondendo così a numerose richieste degli agricoltori. Questa modifica rappresenta una semplificazione significativa degli impegni ambientali richiesti alle aziende agricole, rendendo più flessibili le norme da rispettare in caso di eventi meteorologici avversi. In altre parole, quando le condizioni climatiche impediscono il rispetto delle norme ambientali rafforzate, non si applicano le consuete riduzioni e sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
Concetto di forza maggiore
Il concetto di forza maggiore, secondo le nuove disposizioni, deve essere interpretato in modo rigoroso. Deve riferirsi a eventi totalmente al di fuori del controllo dell’agricoltore, esonerandolo dalle conseguenze legali legate al mancato adempimento di determinati obblighi. Le modifiche introdotte sono retroattive a partire dal 1° gennaio 2024 e resteranno in vigore fino al termine del periodo di programmazione, ossia fino al 31 dicembre 2027.
La normativa consente agli Stati membri, e in Italia alle Regioni, di adottare provvedimenti specifici, esenzioni e deroghe temporanee agli obblighi stabiliti. La decisione di applicare la forza maggiore è a discrezione nazionale e si basa su prove concrete e sulla giurisprudenza dell’Unione Europea. Tuttavia, in caso di calamità naturali o eventi meteorologici gravi, gli Stati membri possono presumere che gli agricoltori di un’area colpita possano beneficiare della causa di forza maggiore. Inoltre, non si applicano sanzioni per l’inadempienza dovuta a queste circostanze eccezionali, garantendo ai beneficiari l’accesso agli aiuti finanziari.
Le altre proroghe UE
La Commissione Europea ha anche prorogato di sei mesi alcune disposizioni del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, per affrontare le turbolenze persistenti nel mercato, in particolare nei settori dell’agricoltura e della pesca. In risposta alle pressioni inflazionistiche recenti e al contesto economico attuale, caratterizzato da elevati prezzi delle materie prime, la Commissione avvierà una revisione del regolamento “de minimis” agricolo. Questo regolamento esenta gli aiuti di modesta entità dal controllo degli aiuti di Stato, considerandoli privi di impatto significativo sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico.
In particolare gli Stati membri possono concedere sostegno fino a 20.000 euro per beneficiario (25.000 euro se esiste un registro centrale degli aiuti “de minimis”) per un periodo di tre anni, senza la necessità di notifica preventiva alla Commissione.