piano-paesaggistico-corte-costituzionaleIn una recente pronuncia della Corte Costituzionale si forniscono chiarimenti sul rapporto tra il piano paesaggistico ed i piani urbanistici e sulla loro applicazione.


Si ricorda che il piano paesaggistico regionale (chiamato anche piano paesaggistico o piano paesistico), nel campo dell’urbanistica in Italia, è uno strumento urbanistico previsto dalla legislazione redatto dalla Regione in questione congiuntamente al Ministero della Cultura.

Con tale atto si persegue la finalità di tutela, sia in qualità di conservazione e preservazione che di uso e valorizzazione, di specifiche categorie di beni territoriali quali territori montani, lacustri, vulcani, fiumi, territori costieri, parchi e riserve, boschi e simili.

Mentre invece i piani urbanistici rappresentano uno strumento di gestione del territorio comunale italiano che regola la gestione delle attività di trasformazione urbana e territoriale del comune di pertinenza.

Scopriamo qual è stato il parere espresso dalla Consulta all’interno della sua pronuncia sull’argomento.

Piano Paesaggistico: il parere della Corte Costituzionale

Secondo la Corte Costituzionale i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio sono definiti secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale.

Il principio di prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici – espresso nell’art. 145, comma 3, cod. beni culturali intende garantire l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, valore imprescindibile e, pertanto, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, conservazione e trasformazione del territorio.

Il legislatore regionale pertanto non può adottare:

  • normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti – cioè con previsioni di tutela in senso stretto 
  • e con normative che, pur non contrastando con (o derogando a) previsioni di tutela in senso stretto, pongano alla disciplina paesaggistica limiti o condizioni che, per mere esigenze urbanistiche, escludano o ostacolino il pieno esplicarsi della tutela paesaggistica.

La normativa sul Piano casa, pur nella riconosciuta finalità di agevolazione dell’attività edilizia, non può far venir meno la natura cogente e inderogabile delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, adottate dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali“.

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, in conclusione, deve essere messo al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali, che possono metterne in discussione la complessiva ed unitaria efficacia.

Il testo completo della Pronuncia della Corte Costituzionale

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it