Il commento a una sentenza del TAR curato dal Dott. Marcello Lupoli analizza nel dettaglio il seguente principio giuridico: è legittimo il diniego di accesso difensivo in caso di istanza ostensiva generica.


La domanda di accesso difensivo può essere accolta se precisa e circostanziata in riferimento a quanto necessario alla difesa in giudizio dell’interessato.

Pertanto, è legittimo il diniego opposto dall’amministrazione nel caso in cui la parte istante abbia genericamente richiesto l’ostensione di documentazione non indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto, non potendo riguardare la stessa un complesso non individuato di atti di cui non si conosca neppure con certezza la consistenza e il contenuto e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione del richiedente, assumendo altrimenti l’istanza un sostanziale carattere meramente esplorativo, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241/1990.

E’ questo, in sintesi, il principio affermato dalla sentenza 24 agosto 2024, n. 15930, resa dalla V Sezione del T.A.R. Lazio, Roma.

Il caso

La fattispecie concreta portata all’attenzione dei giudici amministrativi romani concerne la doglianza interposta avverso il diniego opposto da una cassa di previdenza ed assistenza professionale ad un accesso documentale c.d. difensivo.

In particolare, il ricorrente – destinatario di decreto ingiuntivo riferito alla richiesta di pagamento di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, oltre ad interessi e sanzioni riferiti a plurime annualità – aveva presentato alla cassa previdenziale di appartenenza istanza di accesso agli atti con richiesta di estrazione di copia della documentazione sottesa alle partite di credito azionate con procedimento monitorio, istanza riscontrata con ostensione documentale concernente diverse annualità contributive e con la precisazione che per alcune delle annualità sarebbe stato necessario chiedere l’accesso documentale all’Agenzia delle Entrate-Riscossione quale amministrazione detentrice di tali documenti e che tutta la corrispondenza in entrata e in uscita con l’iscritto era già nella disponibilità dell’istante tramite accesso alla propria “Area riservata” del sito internet della cassa previdenziale e assistenziale.

A fronte di ulteriore istanza ostensiva l’ente destinatario della stessa aveva ancora evidenziato che tutta la documentazione relativa al rapporto previdenziale era autonomamente reperibile sulla pagina web personale messa a disposizione dalla cassa e che già in occasione della precedente istanza di accesso era stata trasmessa la documentazione autonomamente formata dalla stessa cassa.

Legittimo il diniego di accesso difensivo in caso di istanza ostensiva generica

Il ricorso proposto a seguito del ritenuto illegittimo diniego ostensivo non è stato ritenuto degno di accoglimento dai giudici amministrativi capitolini.

Ed invero, nella parte motiva della sentenza in parola viene evidenziato, in termini generali – come dianzi già fatto presente – che “l’accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l’istanza un sostanziale carattere meramente esplorativo, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990”.

Pertanto, declinando tale assunto nella fattispecie concreta sub iudice, il collegio giudicante ha evidenziato che, invece, il ricorrente “ha genericamente domandato l’ostensione di “eventuali avvisi bonari (…); eventuali comunicazioni di irregolarità (…); eventuali avvisi di liquidazione (…); ogni altra eventuale comunicazione (…)” senza in alcun modo considerare quanto già osteso dall’Amministrazione e quanto già presente sull’Area telematica”, mentre “avrebbe dovuto – laddove avesse ravvisato un interesse attuale all’ostensione di documenti non in suo possesso – formulare un’istanza di accesso agli atti precisa e circostanziata con specifico riferimento a quanto necessario alla sua difesa in giudizio”.

Ad ulteriore sostegno delle osservazioni che precedono viene osservato nella sentenza de qua che “dalla documentazione depositata in atti e non contestata da parte ricorrente, si evince che l’Amministrazione abbia effettivamente messo a disposizione del ricorrente la documentazione in suo possesso in merito alle annualità oggetto della controversia sottostante, quali indicate nell’originaria istanza di accesso agli atti”.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo del Dott. Marcello Lupoli - Dirigente Pa