L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito un dubbio in riferimento all’inclusione delle spese sportive dei figli nel rimborso spese dei dipendenti.


Il welfare aziendale è l’insieme dei benefici erogati ai dipendenti, per poter integrare la componente monetaria della retribuzione, sia come sostegno al reddito e sia per migliorare la loro vita privata e lavorativa.

All’interno di esso sono contenuti somme, beni, prestazioni e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso.
A poterne beneficiare, oltre al dipendente, possono essere anche i suoi familiari.

Negli ultimi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, proprio in merito al welfare: le spese sportive dei figli possono rientrare all’interno del rimborso spese dei dipendenti?

Vediamolo insieme.

Spese sportive figli: rientrano nel rimborso spese dei dipendenti?

La risposta al quesito arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n°144 del 3 luglio 2024.
A porre il quesito è una società sportiva che intende rimborsare le spese per le attività sportive svolte dai figli di dipendenti all’interno di circoli sportivi, palestre o istituti scolastici.

Per rispondere alla domanda, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento all’art.51, comma 2, lettera f-bis del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
L’articolo dice che

“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”,

come modificato dal comma 190 dell’art.1 della legge del 28 dicembre 2015, n°208.

Con questa norma si estende l’esenzione Irpef alle somme, ai servizi e alle prestazioni, per la fruizione da parte dei familiari dei servizi

  • Di educazione e istruzione;
  • Integrativi e di mensa;
  • Ludoteche, centri estivi e invernali.

L’Agenzia delle Entrate, perciò, ha sottolineato che

“In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico”.

Conclusioni

Per riepilogare, le spese sportive rientrano nei rimborsi solo se le attività svolte sono incluse nei piani di offerta formativa scolastica.
Nel caso posto in questione, perciò, le somme sono escluse dall’agevolazione e devono essere tassate, come previsto dall’art.51, comma 1, del TUIR.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it