invalidità lieve Vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’invalidità lieve: a che percentuale scatta e quali sono le agevolazioni previste.


Come sappiamo, i cittadini che presentano un’invalidità hanno diritto ad alcune agevolazioni. Ad esempio, per le invalidità più gravi, è prevista anche una serie di prestazioni economiche.

Per quanto riguarda l’invalidità lieve, però, le agevolazioni si “limitano” ad essere circoscritte nell’ambito sanitario e in quello lavorativo.

Ecco cosa sapere.

Invalidità lieve: le agevolazioni possibili

La legge 118/1971 stabilisce che l’invalidità civile viene riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica, che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Per poterne valutare la sussistenza e la gravità, il cittadino deve sottoporsi a diversi accertamenti medici e clinici. La Commissione potrà accertare l’invalidità a diversi livelli e quella compresa tra il 33,3% e il 66% è detta invalidità lieve.

Sotto il 33%, non si viene considerati invalidi.

Possiamo riconoscere tre fasce di invalidità lieve:

  • 33,3%;
  • 45%;
  • 66%.

A seconda del livello, ci sono delle agevolazioni diverse. Vediamo quali sono.

invalidità lieve Invalidità del 33,3%

Chi raggiunge o supera questa percentuale di invalidità può usufruire della concessione gratuita di ausili e protesi, indicati nel cosiddetto “nomenclatore dell’assistenza protesica”, aggiornato dal DPCM del 12 gennaio 2017.

Sono comprese, in questa categoria, le apparecchiature che permettono di sostituire parti del corpo, supplire o migliorare le funzioni compromesse. Come protesi oculari su misura, apparecchi acustici, busti e corsetti, carrozzine, girelli etc.

Per poterne usufruire, serve la prescrizione del medico specialista e la previsione di un piano riabilitativo individuale.

Invalidità al 45%

Chi ha un’invalidità pari almeno al 45%, oltre ad usufruire delle protesi in maniera gratuita, può iscriversi alle liste di collocamento mirato, pressi i Centri per l’Impiego.

Dopo un’attenta valutazione della sua capacità lavorativa e l’analisi dei posti disponibili, la persona sarà affiancata in un percorso specializzato, il cui obiettivo è quello di essere inserita nel mercato del lavoro.

Le aziende, infatti, devono attenersi alle regole previste dalla legge n°68 del 12 marzo 1999. La legge dice che, nelle aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, c’è l’obbligo di assumere almeno un lavoratore disabile.

Il numero cresce a due, nelle aziende nella fascia tra 36 e 50 dipendenti. Sopra questa soglia, c’è l’obbligo di riservare il 7% dei posti a coloro che sono inseriti nelle cosiddette categorie protette.

Invalidità al 50%

Oltre alle precedenti agevolazioni, chi ha un’invalidità al 50% ha la possibilità di usufruire di un congedo per cure.

Al lavoratore si dà la possibilità di fruire di 30 giorni di permesso l’anno (anche in maniera frazionata), per potersi sottoporre a visite e cure, direttamente correlate alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’invalidità.

In quei 30 giorni di permesso, il lavoratore è comunque retribuito, secondo le stesse percentuali previste dal congedo di malattia.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it