assegno-unico-universale-2022-maggiorazioneL’Inps nel messaggio 1714/2022 fornisce alcuni dettagli in merito alla maggiorazione dell’Assegno Unico Universale 2022: ecco a chi tocca.


A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico.

Esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Con il messaggio dell’INPS si forniscono ulteriori precisazioni in merito alla disciplina dell’assegno, a integrazione di quanto già chiarito con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 e con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.

Assegno Unico Universale 2022: a chi spetta la maggiorazione?

Come noto l’Assegno Univo Universale è maggiorato in misura pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro.

A tal riguardo l’Inps spiega che la condizione si intende soddisfatta se i genitori percepiscono al momento della domanda dell’Assegno e per un periodo prevalente nel corso dell’anno i seguenti redditi:

  1. lavoro dipendente o assimilati (anche di natura stagionale);
  2. pensione;
  3. lavoro autonomo o d’impresa;
  4. agrari 

Si noti che il beneficio spetta a prescindere dall’importo dei redditi conseguiti.

Come precisa l’INPS, adesso la maggiorazione spetta anche:

  1. ai genitori che fruiscono di Naspi e Dis-Coll al momento della domanda di AUU e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  2. ai genitori che lavorano all’estero con residenza fiscale in Italia.

La maggiorazione non spetta se il nucleo è composto da un solo genitore ancorché lavoratore.

Inoltre sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare.

In particolare è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili che:

  • spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro
  • e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Infine in caso di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale stabilito dal giudice o per accordo tra le parti in sede di separazione o divorzio, l’assegno deve essere erogato al 100% al genitore che ha in via esclusiva la responsabilità genitoriale.

Il testo completo del messaggio dell’INPS

A questo link potete consultare il testo completo del messaggio.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it