La Consulta ha esaminato una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino, fornendo una risposta che avrà molta importanza dal lato normativo e giuridico.
Invalidità Civile: per la Corte Costituzionale l’importo è troppo basso. Il caso che ha dato origine alla decisione – spiega l’Ufficio stampa della Consulta in attesa del deposito della pronuncia – riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.
Invalidità Civile: per la Corte Costituzionale somme insufficienti
Infatti per la Corte Costituzionale la cifra di 285,66 euro al mese è troppo bassa per garantire i mezzi necessari per vivere agli invalidi totali.
È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili.
Attualmente agli invalidi civili totali spetta un assegno mensile di 285,66€ (2019) a condizione di possedere un reddito personale non superiore a 16.814,34€ annui (non conta il reddito del coniuge). Al raggiungimento dell’età anagrafica di 60 anni l’articolo 38 della legge 448/2001 riconosce una maggiorazione della prestazione sino a 649,45€ mensili a condizione di possedere un reddito personale non superiore a 8.442,85€ ed un reddito coniugale – se trattasi di invalido coniugato – non superiore a 14.396,72€ annui.
Quindi d’ora in poi non più € 285,66 euro mensili previsti dalla legge 118 del 1971. Infatti oggi si può avere l’incremento ad € 516,46 sin dal 18esimo anno di età senza aspettare il raggiungimento dell’età di sessantasei e sette mesi.
Tuttavia non rilevano i redditi del coniuge nè quelli esenti dall’irpef. Per la maggiorazione rilevano, invece
- non solo quelli del coniuge
- ma anche i redditi di qualsiasi natura
compresi i redditi esenti da imposta, ad eccezione
- del reddito della casa di abitazione
- delle pensioni di guerra
- e delle indennità di accompagnamento.
La Sentenza è storica: ma non avrà effetto retroattivo. Dovrà applicarsi proprio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. con le relative motivazioni.
Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it