compensazione-crediti-imprese-ultime-novitaSono previste alcune novità relativamente alle compensazioni dei crediti. Ecco quali sono gli scenari in arrivo dalla legge di conversione del Decreto Fiscale.


Compensazione Crediti Imprese: ecco le ultime novità. Siamo, infatti, in attesa della conversione del Decreto legge fiscale n. 124/2019 che prevede notevoli innovazioni per l’utilizzo dei crediti mediante l’istituto della “compensazione”.

Al fine di contenere il fenomeno delle indebite compensazioni si prevede di estendere il regime già utilizzato per i crediti IVA anche ai crediti relativi alle imposte sul reddito.

Compensazione Crediti Imprese: ultime novità

In sostanza, se il credito è superiore a € 5.000 annui lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione solo previa presentazione della relativa dichiarazione purché ci sia il visto di conformità e solo dopo che siano trascorsi ulteriori 10 giorni dalla presentazione.

Si ricorda che in seguito all’introduzione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità – ex Studi di settore) sono stati riconosciuti dei regimi premiali per coloro che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8.

In particolare, il regime premiale prevede l’esonero dell’apposizione del visto di conformità:

  • per i crediti IVA entro i 50.000 euro maturati nel 2019 o nei primi tre trimestri del 2020;
  • per i crediti da imposte dirette fino a 20.000 euro maturati nell’anno 2018 .

Inoltre, il limite di 5.000 euro, superato il quale occorre l’apposizione del visto, è elevato a 50.000 euro per le start up innovative.

Possono ancora essere utilizzati in compensazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il periodo 2019, sia i crediti IVA residui relativi ai primi tre trimestri del 2019 (codici tributi 6036, 6037 e 6038), sia il credito annuale inerente il 2018 (codice tributo 6099).

Nel caso in cui tali crediti non si utilizzino totalmente entro il termine predetto, l’importo residuo dovrà essere riportato nella nuova dichiarazione, determinando così la “rigenerazione” dell’anno di riferimento da utilizzare.

Le deleghe di pagamento

Dal 1° gennaio del prossimo anno l’Agenzia delle Entrate scarterà le deleghe di pagamento che contengono delle compensazioni di crediti (IRPEF, IRES, IRAP o IVA) superiori a 5.000 euro che non risultino da dichiarazioni già presentate e vistate. Se, invece, il credito utilizzato è inferiore a € 5.000 non vi è alcuna limitazione.

Nel caso in cui la delega di pagamento si scarti per i motivi appena visti si produrranno i seguenti effetti:

  •  il pagamento non si considera effettuato (con l’applicazione delle sanzioni relative ai mancati versamenti);
  • viene irrogata una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato;
  • senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

I crediti non utilizzabili in compensazione, potranno essere oggetto di rimborso o potranno essere riportati quale eccedenza nella successiva dichiarazione.

Il Decreto prevede anche altre fattispecie di limitazioni alle compensazioni.

Come il caso di un contribuente che abbia ricevuto la notifica di provvedimento di cessazione della partita IVA non deve compensare alcun tipo di credito così come un contribuente, a cui sia stata notificata l’esclusione dalla banca dati VIES, non deve utilizzare in compensazione orizzontale i crediti inerenti IVA.

Accollo del debito d’imposta

Nella fattispecie dell’accollo del debito d’imposta di altri soggetti, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti.

In caso contrario scatteranno sanzioni sia per l’accollante che per l’accollato.

In particolare, l’accollato sarà responsabile per l’omissione del versamento del debito d’imposta e ciò comporterà il recupero dell’imposta non versata, degli interessi e della sanzione amministrativa per omesso versamento; l’accollante sarà responsabile per l’utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti.