pareggio-di-bilancio-2018-ultima-certificazionePareggio di bilancio 2018, ultima certificazione da inviare: la Conferenza Stato Città, nella seduta di ieri, ha licenziato i criteri per l’invio e la scadenza del medesimo.


L’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Pareggio di bilancio 2018, ultima certificazione da inviare

Le città metropolitane, le province e i comuni, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l’anno 2018, secondo il prospetto “Certif. 2018” e le modalità contenute nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

A decorrere dal 2 aprile 2019, il Ministero dell’interno trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018, con indicazione del decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e dell’eventuale nuovo termine previsto per l’approvazione del rendiconto della gestione 2018.

Sanzioni per omesso o ritardato invio

Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, entro i termini perentori di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1, con le modalità precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all’obbligo d’invio della predetta certificazione del pareggio di bilancio.

Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019 si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sanzione di cui al comma 475, lettere e), dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della certificazione.

A questo link la bozza di decreto relativa alla misura.