Legge di Bilancio 2019: ecco le misure fiscali previste dal Ddl. Comincia da Montecitorio l’esame, da parte di deputati e senatori, del testo normativo approvato dal Governo, che dovrà concludersi, con l’approvazione definitiva, entro il 31 dicembre.
Alla Camera è stato consegnato il disegno di legge di bilancio 2019, composto da 108 articoli, molti dei quali recanti disposizioni di natura tributaria.
In questo ambito, rilevano quelli dal 2 al 14, riuniti nel Capo “Riduzione della pressione fiscale”. Vi si trovano, tra l’altro:
- la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia Iva e accise;
- l’ampliamento del regime forfetario alle partite Iva con ricavi/compensi fino a 65.000 euro;
- l’introduzione di un’imposta sostitutiva sui compensi per lezioni private e ripetizioni;
- la tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni materiali strumentali e incremento occupazionale;
- l’estensione della cedolare secca alle locazioni di negozi e botteghe;
- la proroga dell’iper ammortamento e quella per le detrazioni legate alla casa (bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus mobili e bonus verde).
Segnaliamo, poi, l’articolo 47, che introduce un credito d’imposta a favore dei privati che effettuano erogazioni a favore di impianti sportivi pubblici, e, tra le “disposizioni in materia di entrate tributarie” (articoli da 80 a 88), l’abrogazione dell’Ace e dell’Iri, la proroga per rivalutare terreni e partecipazioni, l’incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento.
Nel prosieguo una sintesi delle principali novità.
Clausole salvaguardia Iva e accise
Disposta la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva previsti per il 2019. In dettaglio: l’aliquota agevolata resterà stabile al 10% per il prossimo anno, mentre passerà all’11,5% (non più al 13%) dal 2020; per l’aliquota ordinaria del 22%, anch’essa bloccata nel 2019, sono programmati aumenti al 24,1% dal 1° gennaio 2020 e al 24,5% (anziché il 25%) dall’anno successivo. Per quanto riguarda le accise su benzina e gasolio, i rincari in calendario dal 2020 saranno minori rispetto a quanto era stato programmato, poiché dovranno garantire maggiori entrate per 140 milioni di euro (invece che 350) nel 2020 e per 300 milioni (anziché 350) in ciascuno degli anni successivi.
Regime forfettario
Modificato il regime forfetario agevolato, introdotto dalla Stabilità 2015 a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni e che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%. In particolare, cambiano i requisiti di accesso: la soglia dei ricavi/compensi è innalzata a 65.000 euro e sono eliminati sia il limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per il personale (dipendenti e collaboratori) sia il limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.
Inoltre, dal 2020, il regime riguarderà anche i contribuenti con ricavi/compensi fino a 100.000 euro, con alcune differenze: il reddito si determina non forfetariamente, ma nei modi ordinari; l’imposta sostitutiva è del 20%, anziché del 15; non c’è esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Lezioni private e ripetizioni
Dal 2019, i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado, non concorreranno più al reddito complessivo, ma sconteranno un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 15% (è comunque possibile optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari). L’imposta andrà versata alle stesse scadenze previste per l’Irpef. Un provvedimento delle Entrate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, stabilirà le modalità attuative.
Perdite dei soggetti Irpef
Con alcune variazioni apportate al Tuir (articoli 8, 56, 101 e 116), viene modificata la disciplina del riporto delle perdite per persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, ora equiparata al regime previsto per le società di capitali. Pertanto, le perdite pregresse saranno illimitatamente riportabili, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile; tuttavia, in via transitoria, potranno essere utilizzate nei limiti del 40% del reddito di impresa nel 2018 e 2019 e del 60% nel 2020. Le perdite di impresa generate nei primi tre esercizi sono comunque utilizzabili al 100%.
Ires al 15% per chi reinveste in beni strumentali e personale
È introdotta una tassazione agevolata (Ires al 15% invece che al 24%) per la parte di reddito corrispondente agli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti in beni strumentali (esclusi gli immobili e i veicoli non strumentali) e del personale occupato (sia a tempo indeterminato che determinato).
La misura riguarda anche il reddito d’impresa degli imprenditori individuali nonché delle Snc e delle Sas in regime di contabilità ordinaria (se invece sono in regime di contabilità semplificata, occorre integrare le scritture contabili con apposito prospetto da cui devono risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva). In questi casi, al reddito agevolabile si applicano le aliquote Irpef ridotte di nove punti percentuali, partendo da quella più elevata.
Cedolare secca per le locazioni di negozi e botteghe
Per i contratti di locazione stipulati nel 2019, relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq, sarà possibile avvalersi, su opzione, del regime della cedolare secca, applicando ai canoni l’imposta sostitutiva del 21%. L’opzione non sarà esercitabile per i contratti stipulati nel 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto prima della scadenza naturale.
Proroga e rimodulazione dell’iper ammortamento
Confermata per il prossimo anno la disciplina di maggiorazione dell’ammortamento, che premia gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (“Industria 4.0”). Saranno, pertanto, agevolabili anche gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Tuttavia, si introducono percentuali diversificate a seconda dell’entità dell’investimento; la maggiorazione del costo di acquisizione è pari:
– al 150% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– al 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro
– al 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti eccedenti i 20 milioni. Per gli stessi fruitori dell’iper ammortamento, è confermata anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali, quali software, applicazioni, piattaforme eccetera. Gli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020 andranno calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle due agevolazioni.
Detrazioni d’imposta collegate a lavori di casa
Sono prorogate per il 2019, nella misura in vigore quest’anno, le detrazioni d’imposta previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni”), per quelli finalizzati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti (“ecobonus”), per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati (“bonus mobili”), per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private (“bonus verde”).
Bonus “Ricerca e sviluppo”
La disciplina riguardante il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo viene modificata in alcuni aspetti. I ritocchi principali riguardano la riduzione dal 50% al 25% (con alcune eccezioni) dell’aliquota dell’agevolazione e il dimezzamento (da 20 a 10 milioni di euro) del beneficio massimo concedibile a ciascuna impresa.
Canone Tv
Confermato per il 2019 e per gli anni successivi il costo del canone Tv per uso privato: si continuerà a pagare 90 euro all’anno.
Sport bonus
È istituito un credito d’imposta, pari al 65% delle somme donate, a favore dei privati che nel 2019 effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il bonus spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i titolari di reddito d’impresa, è utilizzabile in F24 tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Inoltre, non è soggetto ai limiti vigenti in materia di utilizzo dei crediti.
Preu sugli apparecchi da divertimento
Dal 1° gennaio 2019 è incrementato dello 0,50% il prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (slot machine e videolottery).
Rivalutazioni di terreni e partecipazioni
I titolari di terreni a destinazione agricola o edificatoria e di partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1° gennaio 2019, potranno rideterminare il costo o valore di acquisto di quei beni, pagando, entro il successivo 30 giugno, un’imposta sostitutiva dell’8%, calcolata sul valore risultante da una perizia da far giurare entro quella stessa data. Il pagamento potrà anche essere dilazionato in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi al tasso del 3% annuo.
Imposta sul reddito imprenditoriale
Sono abrogate le disposizioni (articolo 1, commi 547 e 548, legge 232/2016) che introducevano l’Iri a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Rimodulazione della Dta
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deduzione della quota del 10% dell’ammontare dei componenti negativi prevista ai fini Ires e Irap (articolo 16, commi 4 e 9, Dl 83/2015) slitta al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026. Non bisogna tener conto di tale disposizione in fase di calcolo degli acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Imposta sulle assicurazioni
È incrementata la percentuale degli acconti dell’imposta sulle assicurazioni: per il 2019 passa all’85%, per il 2020 al 90% e, dall’anno successivo, al 100 per cento.
Perdita su crediti e Ifrs 9
È differita in dieci esercizi la deducibilità, ai fini Ires e Irap, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti (“modello delle perdite attese” – paragrafo 5.5 dell’Ifrs 9) che emergono in sede di prima applicazione dell’Ifrs 9.
Valore di avviamento e altre attività immateriali
Le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del Dl 225/2010 in materia di conversione in credito d’imposta, e non ancora dedotte nel periodo d’imposta 2018, dovrà avvenire in undici anni, dal 2019 al 2029, con differenti percentuali: 5% nel 2019, 3% nel 2020, 10% nel 2021, 12% negli anni 2022-2027, 5% negli anni 2028 e 2029.
Aiuto alla crescita economica
È abrogata la disciplina dell’Ace, che era stata introdotta nel 2011 con l’obiettivo di incentivare la ricapitalizzazione delle imprese. L’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 potrà essere dedotto negli anni successivi o trasformato in credito d’imposta ai fini Irap.