Come si disciplina il cosiddetto rendiconto dell’amministratore di condominio? Una recente Sentenza della Cassazione fornisce qualche chiarimento.
La Cassazione con una recente e interessante sentenza, l’ord. n. 28764/2017 del 30.11.2017, nella quale si è precisato che l’amministratore che non redige il rendiconto di gestione o lo redige in ritardo può essere revocato per giusta causa.
La ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 n. 2 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 739 ss. c.p.c., e cioè delle norme di diritto che regolano il procedimento di volontaria giurisdizione, ha censurato il decreto impugnato per aver immotivatamente ritenuto irrilevante l’intervenuta presentazione dei rendiconti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, la loro approvazione da parte dell’assemblea e la conferma dell’avv. Vitagliano Moccia nella carica di amministratore del condominio, laddove, al contrario, si tratta di fatti sopravvenuti che, prima del deposito del provvedimento di revoca da parte del tribunale (che, ai sensi dell’art. 741 c.p.c., ha efficacia solo con il decorso del termine per proporre reclamo), hanno sanato l’omissione riscontrata, in tal modo eliminando i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di revoca dell’amministratore di condominio, con la conseguenza che la corte d’appello avrebbe dovuto procedere al rigetto dell’istanza ovvero, in base ai fatti sopravvenuti, alla revoca, ai sensi dell’art. 742 c.p.c., del decreto di primo grado.
Secondo la Corte è acclarata la circostanza che l’amministratore abbia presentato i rendiconti 2010, 2011 2012 e 2013 e che l’assemblea li abbia approvati non vale a sanare l’inadempimento: i rendiconti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati presentati con notevole ritardo, sicché non può dubitarsi che l’amministratore ha violato uno dei suoi obblighi primari, che è quello di rendere il conto della sua gestione “alla fine di ciascun anno”.
Al di là dell’obbligo di presentazione del rendiconto di gestione all’assemblea, ogni condomino ha – in qualsiasi momento – il diritto di esigere dall’amministratore l’esibizione (ed eventualmente la copia) di tutti i documenti contabili, dei bilanci, dell’estratto conto e delle fatture. Tali documenti devono essere conservati presso lo studio dell’amministratore per 10 anni.
In allegato il testo completo della Sentenza.