valutazioneA dare precise indicazioni è lo stesso Ministero dell’istruzione che con una FaQ chiarisce alcune questioni non specificate nella legge 107.

 

Infatti, la legge cosiddetta “La buona scuola” dà indicazioni su come deve essere composto il Comitato di valutazione, sostenendo che due componenti devono essere “scelti” dal collegio dei docenti.

 

Il termine scelto non è stato declinato nella legge ed il Ministero ha emanato una FaQ per chiarire le modalità per la “scelta”.

 

“Il Collegio – scrive il Ministero – può autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc. Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.”

 

Ricordiamo, infatti, che il Comitato di valutazione ha, tra i compiti, quelli di definire i criteri per per il bonus stipendiali ai docenti e di esprimere un parere sull’anno di prova dei docenti neoassunti.

 

I membri del Comitato sono:

 

 

  • tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

 

  • due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

 

  • un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.