nomine, ferie, vademecum supplenze, tagli, personaleIn riferimento all’art. 11 e 17 dell’ipotesi CCNI 2016/17 , una breve guida sul personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioniassegnazioni provvisorie, per il prossimo anno scolastico.

 

Il personale di ruolo (quindi solo chi titolare di contratto a tempo indeterminato) della scuola ha l’opportunità di partecipare alla mobilità annuale, quindi gli è concessa la possibilità di prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari senza perdere la titolarità. Tutto ciò è possibile attraverso due modi: l’Utilizzazione o l’Assegnazione.

 

Chi può presentare domanda di UTILIZZAZIONE per l’A.S. 2016/17?

 

 

  1. il personale in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
  2. il personale trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti. Pertanto per l’anno scolastico 2016/17 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno 2008/2009 e successivi;
  3. il personale, già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove – ai sensi dell’art. 52 – , comma 19, del C.C.N.I. 08.04.2016 detto personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
  4. il personale restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 45 (personale ATA, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, che ha perso la propria sede di titolarità) del C.C.N.I. 08.04.2016 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
  5. il D.S.G.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza;
  6. il personale che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
  7. il personale dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo;
    1. il personale assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferito d’ufficio;
  8. il personale che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
  9. il personale restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007 (personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali);
  10. il personale che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  11. il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale;
  12. i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
  13. i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
  14. il personale proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
  15. il D.S.G.A. che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell’art. 51, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 08.04.2016 in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.

 

 

Chi può presentare domanda di ASSEGNAZIONE per l’A.S. 2016/17?

 

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

 

 

  1. ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  2. ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  3. per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
  4. ricongiungimento ai genitori.

 

 

In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento.